Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7313 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7313 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) AIELLO ALESSANDRO N. IL 11/01/1976
avverso la sentenza n. 1056/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 20/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

e ta
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

AIELLO ALESSANDRO
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606,1° co , lett, b) e) c.p.p.
1)-il ricorrente deduce omessa ed illogica motivazione:
-riguardo alle attenuanti generiche negate nonostante gli specifici motivi proposti in
appello ; omettendo di considerare che i precedenti penali non potevano da soli
giustificare il diniego delle attenuanti generiche, previste dal Legislatore anche per
adeguare la pena al fatto;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono infondati , atteso che la sentenza
impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla
Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione
della pena e di concessione delle attenuanti generiche; atteso:
-che riguardo alla pena si è richiamata la gravità del fatto;
-che riguardo alle attenuanti generiche si è fatto riferimento alla personalità e
pericolosità dell’imputato, dedito alla consumazione di analoghi reati di ricettazione
di titoli di provenienza illecita ;
Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche ed, in generale, del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di
merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che
ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e il relativo
apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far
emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della
pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile
in sede di legittimità se congruamente motivato. (Cassazione penale, sez. W, 04 luglio
2006, n. 32290
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. sicchè
sono da ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese del procedimento, nonché —ravvisandosi profili di colpa — anche al pagamento
a favore della Cassa delle Ammende, della somma di €. 1.000,00 , così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti e della condizione sociale del ricorrente .
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 04 12.2012

CONSIDERATO IN FATTO

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