Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7312 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7312 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CARRA PIETRO N. IL 12/11/1984
avverso la sentenza n. 4290/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 19/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

I

.

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

C ARRA PIETRO
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 , 1 ° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-il ricorrente deduce omessa ed illogica motivazione:
-riguardo all’aumento di pena per la continuazione, comminato in maniera eccessiva
senza considerare che nel giudizio posto in continuazione erano state riconosciute le
circostanze attenuanti generiche e senza considerare che, in sostanza, si era comminata
una pena vicina al cumulo materiale delle condanne;
-riguardo al reato più grave, ritenuto senza adeguata motivazione;
-riguardo al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono infondati , atteso che la sentenza
impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla
Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione
della pena e di concessione delle attenuanti generiche; atteso:
-che riguardo alla pena si è richiamata la personalità e pericolosità dell’imputato ;
-che riguardo alla prevalenza delle attenuanti generiche si è fatto riferimento alla
gravità delle due rapine commesse a breve distanza una dall’altra;
-che riguardo al reato più grave doveva considerarsi tale l’ultima rapina in quanto
espressione di serialità e manifestazione perciò di maggior allarme sociale ;
-che, pertanto, l’aumento di pena ex art.81 cpv CP doveva corrispondere alla gravità
del fatto ed alla personalità dell’imputato e non ridursi ad una “mero simbolico
aumento” ;
Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche ed, in generale, del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di
merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che
ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e il relativo
apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far
emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della
pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile
in sede di legittimità se congruamente motivato. (Cassazione penale sez. iV 04 luglio
2006, n. 32290

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. sicché
sono da ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese del procedimento, nonché —ravvisandosi profili di colpa — anche al pagamento
a favore della Cassa delle Ammende, della somma di €100,00 , così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti e della condizione sociale del ricorrente .

1

CONSIDERATO IN FATTO

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 04.12.2012

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