Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7311 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7311 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) INFANTINO GIUSEPPE N. IL 19/07/1981
avverso la sentenza n. 4433/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 15/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

T.

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

INFANTINO GIUSEPPE
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 , l° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa motivazione nella parte in cui ha ritenuto la penale responsabilità, senza
valutare adeguatamente le prove e , quanto al delitto sub B) , senza tenere conto che
l’imputato non ha mai usato la pistola;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente lamenta l’insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale ai
motivi di appello con motivi inammissibili perché generici
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della
sentenza di primo grado, simile appare del tutto legittima la motivazione stesa al
riguardo, con la decisiva argomentazione che la prova del reato a carico dell’imputato
rinviene : -dalle dichiarazioni della persona offesa, -dalle dichiarazioni del correo
riguardo all’uso della pistola da parte del ricorrente, -dall’avvenuto riconoscimento
fotografico, -dalla confessione resa;
La motivazione risulta congrua e priva di illogicità, sicché non è censurabile in questa
sede, ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non
è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito
in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire —
nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento
impugnato — se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione,
se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, in modo da fornire la giustificazione
razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione
penale. sez. IV. 29 gennaio 2007. n. 12255
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. in
quanto propongono valutazioni della prova meramente alternative , sicché sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento , nonché –ravvisandosi profili di colpa – anche al pagamento a favore
della Cassa delle Ammende, della somma di E. 1000,09 , così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti,
PQM
Dichiara inammissibile il ricorsa e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 04.12.2012

CONSIDERATO IN FATTO

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