Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7310 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7310 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MANTO DANIELE N. IL 23/10/1987
avverso la sentenza n. 4317/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

• •
a
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

• • .

MANTO DANIELE
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 ,1° CO, lett, b) e) c.p.p.
1)-omessa ed illogica motivazione :
-riguardo alla ritenuta recidiva che andava esclusa per il buon comportamento
processuale e per la esclusione della pericolosità per come emergente dall’avvenuta
concessione delle attenuanti generiche;
-riguardo alla negata prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti ;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono infondati , atteso che la sentenza
impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla
Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione
della pena e di concessione delle attenuanti generiche; atteso:
-che riguardo alla recidiva si è richiamata la personalità e pericolosità dell’imputato
per come emergente dal fatto ;
-che riguardo al giudizio di bilanciamento, si è negata la possibilità di ritenere le
attenuanti prevalenti sulla aggravante per i precedenti specifici dell’imputato,
sottolineandone “l’impressionante vissuto delinquenziale” tale da non consentire
ulteriori riduzioni di pena.
Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche ed ,in generale, del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di
merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che
ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e il relativo
apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far
emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della
pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile
in sede di legittimità se congruamente motivato. (Cassazione penale „vez. IV 04 luglio
2006, n. 32290
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. in
quanto propongono interpretazioni della prova meramente alternative sicchè sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento, nonché —ravvisandosi profili di colpa — anche al pagamento a favore
della Cassa delle Ammende, della somma di E.1000,00 , così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

P QM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

CONSIDERATO IN FATTO

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