Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7309 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7309 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIMPINELLA VINCENZO N. IL 18/01/1968
avverso l’ordinanza n. 629/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI,
del 19/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
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Data Udienza: 28/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 33.473/2013 R. G. *

Udienza del 28 gennaio 2014

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
dott. Nicola Lettieri, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto
del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

1. — Con ordinanza, deliberata il 19 febbraio 2013 e depositata
il 23 febbraio 2013, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha
revocato la misura alternativa della semilibertà applicata al
condannato Vincenzo Pimpinella, motivando che costui era
stato denunziato per aver costretto con minacce la nipote Anna Pinpinella a sottoscrivere un contratto di telefonia, che non
poteva essergli intestato, con l’intento di sottrarsi al pagamento delle bollette.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione col ministero del difensore di fiducia, avvocato Biagio Izzo, mediante
atto del 12 giugno 2013, col quale ha sviluppato due motivi,
denunziando violazione dell’articolo 51-ter dell’ Ordinamento
penitenziario (primo motivo) e vizio di motivazione (secondo
motivo).
2.

Il difensore deduce: il ricorrente ha sempre osservato le prescrizioni del Magistrato di sorveglianza; il supposto reato è «estremamente bagattellare» e «privo di offensività giuridica»; non ha
formato oggetto di adeguato accertamento; la motivazione della revoca della misura è «apodittica», «scheletrica», «ellittica» e
illogica.
Il procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte, mediante atto del 25 settembre 2013, ha obiettato: il
provvedimento impugnato è dotato di solida base logico – giuridica; la revoca non esige il passaggio in giudicato della condanna per il fatto considerato; la causa della revoca riveste carattere decisivo, giustificando il negativo giudizio sia in ordine
ai progressi trattamentali che in ordine alle prospettive di reinserimento sociale del condannato.
3.

2

Rileva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 33.473/2013 R.G. *

Udienza del 28 gennaio 2014

4.—I1 ricorso è manifestamente infondato.

—né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a
quo applicato una determinata disposizione in relazione
all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
—né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale di sorveglianza esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte,
né, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.
4.2 — Neppure palesemente ricorre vizio alcuno della motivazione.
Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente — come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. — delle ragioni della propria
decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da
illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della
plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per
tutte: Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n.
4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni
sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente,
benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito,
sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla
legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili a’ termini dell’articolo 606, comma 3, cod. proc. pen.

3

4.1 — Non ricorre — alla evidenza — il vizio della violazione di
legge:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 33.473/2013 R. G. *

Udienza del 28 gennaio 2014

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 gennaio 2014.

4.3 — Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché — valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della
impugnazione — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.

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