Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7309 del 04/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7309 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CARTA FRANCESCO N. IL 06/05/1979
avverso la sentenza n. 530/2005 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
21/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

CARTA FRANCESCO
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa motivazione nella parte in cui ha ritenuto la penale responsabilità per il
delitto ex art. 110-648 CP senza tenere conto dei rilievi sollevati nei motivi di
appello e senza considerare che mancava la prova della provenienza furtiva dei beni
sequestrati né di una consapevolezza di tale dato per il Carta, che si era trovato sul posto
per mero caso;
2)-la pena era eccessiva ed illogicamente erano state negate le attenuanti generiche;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente lamenta l’insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale ai
motivi di appello.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della
sentenza di primo grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione stesa al
riguardo, con la decisiva argomentazione che la prova del reato a carico dell’imputato
rinviene:
-dalla presenza dell’imputato nel luogo della sorpresa da parte dei CC priva di ogni
giustificazione ed in possesso di autoveicoli con all’interno i beni indicati in rubrica,
provento di furto;
-dall’avvenuto riconoscimento della refurtiva ad opera di Ranedda, teste ritenuto
attendibile per la descrizione di alcuni oggetti specifici (pane e coltello) ;
La motivazione risulta congrua e priva di illogicità, sicché non è censurabile in questa
sede, ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non
è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito
in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire —
nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento
impugnato — se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione,
se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, in modo da fornire la giustificazione
razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione
penale. sez. IV, 29 gennaio 2007, n. 12255
I motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono infondati , atteso che la sentenza
impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla
Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione
della pena e di concessione delle attenuanti generiche; atteso:
-che riguardo alla pena si è richiamata la personalità e pericolosità dell’imputato, e la
gravità del fatto ;
-che riguardo alle attenuanti generiche si è fatto riferimento ai numerosi e reiterati
precedenti penali dell’imputato.
Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche, è sufficiente che il giudice di erito prenda in esame, tra gli elementi indicati

1

CONSIDERATO IN FATTO

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. in
quanto propongono interpretazioni della prova meramente alternative sicché sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p, al pagamento delle spese del
procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa — anche al pagamento a favore
della Cassa delle Ammende, della somma di €.1000,00 , così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 04.12.2012

dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la
concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato
da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso
giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla
personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
(Cassazione pena/e. sez. IV, 04 luglio 2006. n. 32290

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA