Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7308 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7308 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA
nei confronti di:
VETRO CARMELO
avverso l’ordinanza n. 6375/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 28/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. n
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1/4—(2-Q–e.

à-e-Q

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/01/2014

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 28
giugno 2013, accogliendo il relativo reclamo, annullava il decreto
del Ministro della Giustizia con il quale, in data 14.9.2012, a carico
di Vetro Carmelo era stato applicato il regime detentivo
differenziato previsto dall’art. 41-bis 0.P..
Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il Procuratore
nazionale antimafia presso la D.N.A., il quale ne denuncia
l’illegittimità per violazione di legge in relazione alla mancata
motivazione (ritenuta apparente nella fattispecie) circa la
valutazione comparativa dei diversi indici di pericolosità previsti
dall’art. 41-bis, co. 2-bis O.P. ai fini di evidenziare la possibilità di
mantenere collegamenti con l’associazione criminale.
Denuncia in particolare il procuratore ricorrente che il tribunale
avrebbe dato preminenza esclusiva al buon esito del trattamento
sanzionatorio, omettendo di porlo in relazione e comunque di
bilanciarlo con i parametri di pericolosità del detenuto quanto al
pericolo di possibile mantenimento di collegamenti esterni, quali il
suo profilo criminale, la sua posizione in seno all’associazione, la
perdurante operatività del sodalizio di provenienza, la contestazione
relativa a nuove incriminazioni, il tenore di vita dei familiari.
Nello specifico il procuratore ricorrente evidenzia che il Vetro è
accusato di far parte della mafia palermitana, tutt’ora operante in
termini di massima gravità criminale, che il detenuto è in essa
inserite, che di ciò il decreto impugnato nulla dice.
2. Con motivata e diffusa requisitoria scritta il P.G. in sede ha
concluso per la inammissibilità del ricorso.
3. Condivide il Collegio le argomentate conclusioni scritte del P.G..
Giova preliminarmente rammentare che l’art. 41-bis co. 2-sexies
O.P. stabilisce che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del
tribunale di sorveglianza che giudichi sul reclamo dell’interessato
avverso il decreto ministeriale adottato in applicazione di quella
norma di riferimento è ricorribile per cassazione soltanto per
violazione di legge, nel cui ambito, per consolidata lezione
ermeneutica di questa torte di legittimità, rientrano le ipotesi di
motivazione mancante ovvero apparente.
Nel caso di specie infatti il procuratore ricorrente denuncia la

I

P.T.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
osì deciso in Roma, addì 28 gennaio 2014

ricorrenza, a suo avviso, di una motivazione meramente apparente,
censura infondata dappoichè sviluppata viceversa dal giudice di
merito un argomentare logico, lodevolmente diffuso,
oggettivamente esaustivo di ogni contraria ragione.
Ed invero giova rilevare che il tribunale, contrariamente all’assunto 0
ricorrente, non ha affatto fondato la decisione impugnata sul mero
comportamento carcerario del detenuto; ha infatti il giudice a quo
evidenziato: una non compiutamente dedotta possibile persistenza
di collegamenti tra il detenuto ed il gruppo criminale di
appartenenza; l’appiattimento del decreto ministeriale sulla
semplice biografia delinquenziale del Vetro senza apprezzabili
riferimenti alla sua attuale pericolosità sociale e, soprattutto, alla
possibile perpetrazione di collegamenti con l’associazione criminale
di provenienza; l’apodittica attribuzione al detenuto di un ruolo
apicale smentito da ogni esito processuale in atti; i contenuti
dell’ordinanza cautelare in esecuzione, limitata all’appartenenza
all’associazione senza specifici ruoli ed esplicitamente negativi
quanto al riconoscimento di un quadro indiziario a carico del Vetro
per condotte estorsive ovvero riferibili ad altri reati fine; la
motivazione articolata dallo stesso tribunale del riesame di Palermo,
in sede di delibazione della citata ordinanza cautelare, che ha
escluso l’acquisizione di prove circa un ruolo direttivo in capo al
Vetro; la genericità del decreto ministeriale reclamato in ordine alla
posizione del Vetro nell’ambito di vicende mafiose diffusamente
trattate in assenza di specifici riferimenti al medesimo; il contenuto
delle stesse informative, che sfiorano appena il Vetro, del quale si
limitano a ribadire le accuse contestate ed a richiamare condotte
estorsive, rapporti con sodali e presenza a riunioni di vertice del
tutto assenti negli atti processuali.
Di qui l’evidente natura motivazionale delle doglianze argomentate
dal Procuratore nazionale antimafia, giacchè volte le medesime ad
una lettura alternativa di alcune emergenze istruttorie, peraltro
sviluppata in termini indeterminati e non sempre coerenti con i dati
fattuali e processuali.

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