Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7308 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7308 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DZELADINI FATMIR N. IL 19/01/1979
avverso la sentenza n. 1837/2011 GIP TRIBUNALE di NOVARA, del
19/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

Considerato:
DZEL ADINI F ATMIR

ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con

la quale, gli è stata applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc.
pen., e, chiedendone l’annullamento, deduce la violazione dell’art. 129 CPP,
nonché l’errata qualificazione del reato, la mancata considerazione delle cause
di non punibilità, di non procedibilità e di estinzione del reato, e l’eccessività
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in
relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato; questa Corte
ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta
delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui
all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto di controllo di legittimita’, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata
appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129
succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071),
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta verificata la
insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.; avendo il Gip
ha motivato osservando che la prova della responsabilità dell’imputato e la
corretta qualificazione del reato, emergevano dalla risultanze istruttorie ed in
particolare dalle dichiarazioni delle persone offese, delle dichiarazioni di Zegna A.,
e gli accertamenti di PG, dando conto, con tale motivazione, di avere escluso la
possibilità di un proscioglimento ex art. 129 cpp;
3)-Riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio , il ricorso è
inammissibile, essendo la pena conforme ai parametri legali ed essendo il
giudicante vincolato al patto processuale intervenuto tra le parti, anche per
quanto riguarda l’esclusione delle aggravanti ed il riconoscimento delle
circostanze attenuanti , che vengono incluse nel patto solo ai fini della
determinazione della pena da infliggere in concreto, sicchè il controllo esercitato
dal giudice sulla corretta applicazione e comparazione delle circostanze
prospettate dalle parti non equivale a una concessione delle stesse, proprio perché
manca un accertamento pieno e incondizionato in ordine alla loro sussistenza. (
Cassazione penale, sez. un., 21/06/2000, n. 18 )
4)-gli altri motivi sono ugualmente inammissibili per assoluta genericità.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500;

della pena .;

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro I 500 in favore della Cassa
delle ammende.

Roma, li 04.12..2012

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