Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7306 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7306 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ATZORI PIERRE ANDRE’ N. IL 16/02/1977
avverso l’ordinanza n. 623/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
CAGLIARI, del 14/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 28/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 29.132/2013 R. G. *

Udienza del 28 gennaio 2014

Rileva
1. — Con ordinanza deliberata il 14 maggio 2013 e depositata il
17 maggio 2013, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha revocato, nei confronti di Pierre André Atzori la misura alternativa dell’affidamento in casi particolari, motivando, dopo aver
rilevato che non era stata «ancora certificata» la idoneità nel
nuovo programma terapeutico, che la «manifesta inaffidabilità
dell’affidato» – Atzori era stato espulso due volte della comunità terapeutica per reiterata violazione delle regole interne ed
era incorso nella recidiva del consumo di stupefacente – comportava la revoca della misura alternativa, con effetto ex tunc.

2.— Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Fernando Vignes, mediante atto recante la data del 30 maggio 2013, col quale ha
denunziato denunzia, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. mancanza della motivazione e travisamento della prova, opponendo che risultava ex actis la certificazione della idoneità del nuovo programma terapeutico, giusta comunicazione dell’Ufficio di esecuzione penale esterna
pervenuta in data anteriore al deposito della ordinanza impugnata.
3. — Il procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte, mediante atto del 16 settembre 2013, ha obiettato: Atzori ha commesso diverse violazioni delle prescrizioni relative
alla misura alternativa in precedenza ottenuta; tanto osta alla
formulazione del positivo giudizio prognostico indipendentemente dalla idoneità del programma terapeutico.

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Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
dott. Enrico Delehaye, sostituto procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa per le ammende.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 29.132/2013 R. G. *

Udienza del 28 gennaio 2014

Laddove il giudice a quo ha motivato la revoca della misura
alternativa pur in relazione al profilo (peraltro assorbente) della «manifesta inaffidabilità» del condannato desunta dalla reiterate violazioni delle prescrizioni della comunità terapeutica che lo ospitava, le deduzioni sviluppate dal ricorrente risultano prive di correlazione con siffatta, decisiva
ratio decidendi del provvedimento impugnato (in carenza della
confutazione del rilievo delle reiterate violazioni), sicché essendo i motivi privi del requisito della specificità, prescritto
dall’articolo 581, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. e sanzionato, a pena di inammissibilità, dall’articolo 591, comma 1,
lettera c), cod. proc. pen. (v. Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004 dep. 11/10/2004, Burzotta, Rv. 230634: «P inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può
ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere
nel vizio di aspecificità»; cui adde Sez. 4, n. 256 del
18/09/1997 – dep. 13/01/1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4,
n. 5191 del 29/03/2000 – dep. 03/05/2000, Barone, Rv. 216473;
Sez. 6, n. 10997 del 03/10/2000 – dep. 21/03/2001, Lo Rico, Rv.
218652; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 – dep. 10/09/2007, Sciechitano, Rv. 236945; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 – dep.
19/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 18826 del
09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849; e Sez. 5, n.
28011 del 15/02/2013 – dep. 26/06/2013, Sammarco, Rv.
255568).
Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutato il contenuto dei motivi e in difetto della
ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione — al versamento a favore della cassa delle ammende della
somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa,
infra indicata in dispositivo.

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4.—Il ricorso è inammissibile.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 29.132/2013 R. G. *

P.

Udienza del 28 gennaio 2014

Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000
(mille) alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 gennaio 2014.

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