Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7306 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7306 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SERAFI NOUREDDINE N. IL 11/10/1967
avverso la sentenza n. 1141/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
29/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

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11I

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Letti il ricorso ed i motivi proposti.

SERAFI NOUREDDINE
Propone personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe :
MOTIVI ex art. 606,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-il ricorrente avanza richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione
in carcere e di riduzione della pena;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono infondati , atteso che la sentenza
impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla
Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione
della pena e di concessione delle attenuanti generiche; atteso:
-che riguardo alla pena si è richiamata la personalità e pericolosità dell’imputato, e la
gravità del fatto ;
-che riguardo alle attenuanti generiche si è fatto riferimento ai numerosi e reiterati
precedenti penali degli imputati.
Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati
dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la
concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato
da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso
giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla
personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
(Cassazione penale. sez. TV, 04 luglio 2006, n. 32290
Il motivo relativo alla sostituzione del regime carcerario con misure alternative non è
ammissibile in questa sede di impugnazione della sentenza di condanna emessa in
grado di appello.
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lett.e) c.p.p. sicchè
sono da ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese del procedimento, nonché —ravvisandosi profili di colpa — anche al pagamento
a favore della Cassa delle Ammende, della somma di €.500,00 , così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti e della condizione sociale del ricorrente.

PQ M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 04.12.2012

CONSIDERATO IN FATTO

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