Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7305 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7305 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BALDINI GIANLUCA N. IL 26/01/1980
avverso l’ordinanza n. 177/2012 TRIBUNALE di PESCARA, del
17/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/seatité le conclusioni del PG Dott.
O

Udit i difensor Avv.;

/?

Data Udienza: 28/01/2014

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Pescara, in funzione di
giudice dell’esecuzione, con la quale, in data 17 dicembre 2012,
veniva rigettata la sua domanda volta all’applicazione della
disciplina di favore di cui all’art. 671 co. 1 c.p.p., in relazione ad
una serie di reati giudicati con sette sentenze pronunciate da varie
autorità giudiziarie nell’ambito del distretto di L’Aquila, per
condotte riconducibili ai reati di furto aggravato, rapina, lesioni
personali e violazione dell’art. 73 dpr 309/1990, consumate tra il
1998 ed il 2002, propone ricorso per cassazione Baldini Gianluca,
denunciando violazione degli artt. 671 ed 81 c.p. e difetto di
motivazione sul punto.
Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente, contrastando le ragioni
poste a sostegno del rigetto secondo le quali le condotte sarebbero
eterogenee, lontane nel tempo e non sarebbe provato l’allegato stato
di tossicodipendenza, che: la domanda fa riferimento a gruppi di
condotte vicine nel tempo e relative a condotte delittuose
omogenee; lo stato di tossicodipendenza risulta provato
documentalmente sin dall’ottobre 1999 e l’interessato è stato
detenuto cautelarmente in comunità terapeutica. Di qui la palese
illogicità della motivazione.
2. Il P.G. in sede depositava motivata requisitoria scritta chiedendo
l’annullamento dell’ordinanza impugnata dappoichè fondati i rilievi
difensivi.
3. Il ricorso è fondato.
3.1 Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata
giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. I, 12.05.2006, n. 35797)
secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria
ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti
alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee,
situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel
tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una
determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività
delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità
(cfr., per tutte, Cass., Sez. 2^, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. l”,
15.11.2000/31.1.2001, Barresi).
La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di più
benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a
delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un
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singolo impulso, anzicchè di spinte criminose indipendenti e
reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del
soggetto, deve di regola essere ricavata da indici esteriori
significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale
sottostante alle condotte poste in essere.
Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative
elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene
giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e
le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere
sintomatico, e non direttamente dimostrativo ed il loro
accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve
assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo
essere affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto
accertamento, infine, è rimesso all’apprezzamento del giudice di
merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il
convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata
e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
Quanto poi, in particolare, all’evocato stato di tossicodipendenza ed
alla modifica introdotta dalla legge n. 49 del 21 febbraio 2006, ha il
giudice di legittimità opportunamente chiarito che l’innovazione
legislativa deve essere interpretata alla luce della volontà del
legislatore, il quale ha inteso attenuare le conseguenze penali della
condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, con la
conseguenza che tale “status” va preso in esame per giustificare la
unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano
collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre che
sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza
per la sussistenza della continuazione (Cass. pen., Sez. I,
14/02/2007, n.7190) le quali, peraltro, vanno correlate alla
particolare situazione in parola (Cass., sez. 1, 13.12.2012, Iavazzo).
3.2 Tanto premesso sul piano dei principi, ritiene il Collegio che di
essi non abbia fatto il giudice territoriale puntuale applicazione.
Più in particolare rileva il Collegio che non ha tenuto conto il G.E.
che la domanda delibata fa riferimento a gruppi omogenei di
condanne, a gruppi di reato cioè in violazione del medesimo bene
giuridico, vicini temporalmente, sovrapponibili come luogo di
esecuzione e che l’istanza difensiva può trovare anche accoglimento
parziale.
Quanto poi allo stato di tossicodipendenza oggetto di una rilevante
novella legislativa integrativa della disciplina di cui all’art. 671
c.p.p. , ha il giudice a quo palesemente travisato i fatti di causa,
negandone la prova in atti nonostante una precisa documentazione
amministrativa e la prova desumibile dalle sentenza dedotte in
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ordine alla permanenza dell’istante in centri terapeutici in costanza
di misura cautelare personale.
4. Alla stregua delle esposte considerazioni l’ordinanza impugnata
va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Pescara, il
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– la modificazione dell’art. 671 c.p.p. non ha introdotto una prova
legale, ma ha però stabilito un parametro legale di valutazione, nel
senso che, ai fini del giudizio in ordine alla ricorrenza del vincolo
ex art. 81 c.p., è necessario considerare anche lo stato di
tossicodipendenza, stato che il giudice non può mai ignorare;
– la connessione dei reati allo stato di tossicodipendenza è indizio
rilevante a favore del riconoscimento del vincolo in parola;
– proprio il richiamo ex lege allo stato di tossicodipendenza esclude
che per i soggetti tossicodipendenti possa ritenersi la distinzione tra
disegno criminoso e scelta di vita, integrando la tossicodipendenza
proprio un modo di vivere;
– la scelta legislativa ha creato una connessione logica, non
eludibile da parte del giudicante proprio perché imposta dalla legge,
tra stato di tossicodipendenza e probabilità del disegno criminoso,
empiricamente fondata sulla considerazione della serialità di
condotte criminose del tossicodipendente motivate dalla necessità
di inseguire il bisogno di approvvigionamento, considerazione,
questa, giustificatrice della ratio mitigatrice della continuazione;
– anche i tradizionali indici rivelatori dell’identità del disegno
criminoso, in primis quello temporale, devono essere valutati in
relazione alla connessione logica innanzi indicata.
P. Q. M.
la Corte, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di Pescara.
In Roma, addì 28 gennaio 2014
Il P/ sidente
Il cons. estens.

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• r.•

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