Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7305 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7305 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
l) ESPOSITO LUIGI N. IL 05/02/1972
2) GIACCIO GIUSEPPE N. IL 24/05/1967
avverso la sentenza n. 3487/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 22/12/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

ESPOSITO LUIGI e GIACCIO GIUSEPPE
(il coimputato Piscopo Gaetano è stato giudicato a parte, vedi decisione n. 20081 del
15.12.2011 di questa sezione settima; N. R.G. 21827/2011)
Propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione riguardo all’omessa applicazione di una pena
più adeguata al fatto ascritto reato e proporzionale ai reati commessi in sede di aumento
per la continuazione;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono infondati , atteso che la sentenza
impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla
Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione
della pena e di concessione delle attenuanti generiche; atteso:
-che riguardo alla pena si è richiamata la personalità e pericolosità degli imputati, e la
gravità del fatto, connotato dall’uso di un’arma ;
-che riguardo all’aumento per la continuazione si è osservato come l’aumento si stato
contenuto in limiti assai miti;
-che riguardo alle attenuanti generiche si è fatto riferimento ai numerosi e reiterati
precedenti penali degli imputati.
Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati
dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la
concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato
da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso
giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla
personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
(Cassazione penale, sez. IV 04 luglio 2006, n. 32290
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. sicchè
sono da ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese del procedimento, nonché —ravvisandosi profili di colpa — anche al pagamento
a favore della Cassa delle Ammende, della somma di €.1000,00 , così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.

P QM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende
Così deliberato in camera di consiglio, il 04.12.2012

D E P (1:2

CONSIDERATO IN FATTO

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