Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7304 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7304 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARBARA LEONARDO N. IL 18/06/1955
avverso l’ordinanza n. 5094/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 21/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 28/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 27.980/2013

R. G. *

Udienza del 28 gennaio 2014

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
dott. Roberto Aniello, sostituto procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

1. — Con ordinanza deliberata il 21 febbraio 2013 e depositata il
28 febbraio 2013, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha
dichiarato inammissibili le richieste del condannato Leonardo B arb ar a di applicazione delle misure alternative dell’ affidamento in prova al servizio sociale e, gradatamente, di della
semilibertà, motivando che, avuto riguardo al titolo del delitto
pel quale era stata inflitta la pena in espiazione (corruzione aggravata ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203), ostava la carenza dei requisiti, prescritti dall’articolo 4-bis dell’
Ordinamento penitenziario, della collaborazione colla giustizia
(ovvero della impossibilità o della irrilevanza della collaborazione in parola) e della comprovata esclusione di collegamenti
attuali colla criminalità organizzata.
2. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Michele Cavarretta,
mediante atto s.d. depositato il 22 marzo 2013, col quale ha
denunziato violazione dell’articolo 4-bis, comma 1-bis, dell’
Ordinamento penitenziario mancanza e manifesta illogicità
della motivazione, ritenuta meramente apparente.

Il difensore, censurando l’omessa valutazione in proposito, oppone il favorevole scrutinio (circa la esclusione della attualità
delle pericolosità) operato dal giudice della prevenzione che ha
respinto la proposta avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo nei confronti del ricorrente.

u):
2

Rileva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 27.980/2013

R. G. *

Udienza del 28 gennaio 2014

3. — Il procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte, mediante atto del 25 settembre 2013, ha obiettato: «il
giudicato in materia di prevenzione non può direttamente refluire
sulla valutazione in tema di benefici penitenziari»; osta, inoltre,
alla applicazione della misure alternative invocate la carenza
del requisito della collaborazione colla giustizia (ovvero, in alternativa, della impossibilità o inesigibilità della collaborazione).
4. — Il ricorso è infondato.
Come esattamente osservato dal procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte nella requisitoria scritta «la
mancata prova della attualità della pericolosità»,
ritenuta dal
giudice della prevenzione «non equivale alla prova della esclusione della attualità» di collegamenti colla criminalità organizzata.
Né, peraltro, il ricorrente ha confutato la carenza del requisito
della collaborazione colla giustizia.
Conclusivamente non si apprezza la ricorrenza né del vizio della violazione di legge, nei dei vizi della mancanza e della illogicità della motivazione, peraltro in ammissibilmente dedotti dal
difensore promiscuamente «in forma perplessa o alternativa» (v.
in tema di denunzia indiscriminata della «mancanza el o insufficienza el o illogicità della motivazione» Sez. 6, n. 32227 del
16/07/2010 – dep. 23/08/2010, T., Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del
06/12/2011 – dep. 12/01/2012, Bidognetti e altri, Rv. 251528;
Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012 – dep. 06/08/2012, Sardo e altro,
Rv. 254329).
Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

3

A corredo del ricorso il ricorrente ha prodotto in copia i decreti
del Tribunale ordinario di Trapani, 12 ottobre 2012, e della
Corte di appello di Palermo, 16 maggio 2012, relativi al giudizio di prevenzione.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 2 7 . 9 8 0 / 2 0 1 3 R.G. *

Udienza del 28 gennaio 2014

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso, il 28 gennaio 2014.

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