Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7304 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7304 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GAYE CHEIKH KHADIM N. IL 18/04/1980
avverso la sentenza n. 3722/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
02/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

Io’

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

GAYE CHEIKH KHADIM
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa motivazione nella parte in cui ha ritenuto la penale responsabilità per il
delitto ex art. 628 CP senza tenere conto dei rilievi sollevati nei motivi di appello e
senza considerare che mancava la prova dell’attendibilità della persona offesa, priva di
riscontri e contraddetta dalla versione resa dall’imputato ;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente lamenta l’insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale ai
motivi di appello.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della
sentenza di primo grado, sicchè appare del tutto legittima la motivazione stesa al
riguardo, con la decisiva argomentazione che la prova del reato a carico dell’imputato
rinviene dalle dichiarazioni della persona offesa e dal riconoscimento fotografico,
elementi probatori provvisti di adeguata attendibilità per avere trovato riscontro nel
rinvenimento della refurtiva ancora nel possesso dell’imputato;
La motivazione risulta congrua e priva di illogicità, sicché non è censurabile in questa
sede, ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non
è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito
in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire —
nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento
impugnato — se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione,
se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, in modo da fornire la giustificazione
razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. cassazione
penale, sez. IV. 29 gennaio 2007, n. 12255
I motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono infondati , atteso che la sentenza
impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla
Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione
della pena e di concessione delle attenuanti generiche; atteso che riguardo alla pena si è
richiamata la gravità del fatto e la personalità dell’imputato che non ha esitato ad
avvalersi di un’arma e riguardo alle attenuanti generiche si è fatto riferimento ai
numerosi precedenti penali dell’imputato.
Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche e della dosimetria della pena è sufficiente che il giudice di merito prenda in
esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente
e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento
discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura
sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla
gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di

CONSIDERATO IN FATTO

legittimità se congruamente motivato. (Cassazione penale, sez. IV, 04 luglio 2006, n.
32290

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. sicché
sono da ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese del procedimento, nonché —ravvisandosi profili di colpa — anche al pagamento
a favore della Cassa delle Ammende, della somma di E.1000,00 , così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 04.12.2012
11 Consigliere Estensore
Dott. Domenico ntile

Dott. beco

si dente
L’bero Carmenini

PQM

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