Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7303 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7303 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARINONI CHRISTIAN N. IL 02/08/1983
avverso l’ordinanza n. 46/2013 GIP TRIBUNALE di PESARO, del
13/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 28/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 27.962/2013 R.G. *

Udienza del 28 gennaio 2014

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
dott. Gabriele Mazzotta, sostituto procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per
l’annullamento, con rinvio, del provvedimento impugnato.

1. — Con ordinanza, deliberata il 15 giugno 2013 e depositata il
19 giugno 2013, il Tribunale ordinario di Pesaro, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, deliberando sulla la richiesta del condannato Christian Marinoni
per il riconoscimento della continuazione, ha dichiarato inammissibile la istanza relativamente al delitto di traffico di stupefacenti, commesso il 14 aprile 2010, e i delitti di furto (già riuniti in continuazione tra loro) commessi dal 27 novembre 2006
al 6 aprile 2007 e il 29 gennaio 2007; e ha rigettato la istanza
medesima in relazione al ridetto delitto di traffico di stupefacenti e quello di analogo titolo, commesso il 21 luglio 2005 e tra
questo reato e i ridetti delitti di furto.
Il Tribunale ha motivato: con ordinanza del 14 aprile 2012 esso
giudice della esecuzione ha, già respinto, la richiesta del condannato di riconoscimento della continuazione tra il delitto di
traffico di stupefacenti, commesso il 14 aprile 2010, e i delitti di
furto; la reiterazione della richiesta è, pertanto, inammissibile,
in quanto è preclusa dalla formazione del «giudicato» in ordine
alla insussistenza della continuazione; il notevole lasso di tempo intercorso (quasi cinque anni) tra la commissione dei delitti
osta al riconoscimento della continuazione tra i delitti concernenti gli stupefacenti, commessi nel 2005 e nel 2010; del pari il
tempo trascorso e la diversa tipologia delle condotte non consente il riconoscimento della continuazione tra il delitto di traffico di stupefacenti, commesso nel 2005, e i delitti di furto
commessi successivamente a far tempo dal 27 novembre 2006 e
tra loro uniti in continuazione.
2. — Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante atto recante la data del 15 giugno 2013, depositato il 19
giugno 2013, col quale dichiara promiscuamente di denunziare,

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Rileva

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ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc.
pen. inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di
altre norme di cui si deve tenere conto nella applicazione della
legge penale, in relazione agli articoli 81 cod. pen. e 671 cod.
proc. pen., nonché mancanza della motivazione, censurando la
omessa considerazione dello stato di tossicodipendenza, dedotto col libello introduttivo e corredato da pertinenti certificazioni e documenti.
3. — Il ricorso merita accoglimento limitatamente al diniego
della continuazione tra i reati giudicati colle sentenze 4 febbraio 2011 del giudice delle indagini preliminari del Tribunale
di Pesaro e 24 gennaio 2008 del giudice della udienza preliminare del Tribunale di Pesaro.
L’articolo 671 cod. proc. pen., comma 1, ultimo periodo – siccome novellato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, articolo 4vicies, di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 271 – recita: «Fra gli elementi che incidono sulla applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più, reati in relazione allo stato di tossicodipendenza». 12
Nella specie il condannato aveva dedotto col libello introduttivo la propria condizione di tossicodipendente. O
Risulta, pertanto, palese che il giudice della esecuzione, avendo
omesso di valutare la deduzione del condannato circa il succitato stato di tossicodipendenza, è incorso nella inosservanza
della anzidetta disposizione. O

4. — Per il resto l’impugnazione è inammissibile.
Laddove il giudice della esecuzione ha dichiarato inammissibile
la richiesta del condannato per il riconoscimento della continuazione tra il delitto di traffico di stupefacenti, commesso il
14 aprile 2010, e i delitti di furto (già riuniti in continuazione
tra loro) commessi dal 27 novembre 2006 al 6 aprile 2007 e il 29
gennaio 2007 (reati giudicati con sentenze del 4 marzo 2009,
del 21 dicembre 2009 del Tribunale ordinario di Pesaro e del 4
febbraio 2011 del giudice delle indagini preliminari di quello
stesso Tribunale), sulla base della preclusione costituita dalla

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pregressa reiezione delle medesima istanza, le deduzioni sviluppate dal ricorrente risultano prive di correlazione colla rado
decidendi del provvedimento impugnato (in carenza della confutazione del rilievo della preclusione), sicché essendo i motivi
privi del requisito della specificità, prescritto dall’articolo 581,
comma 1, lettera c), cod. proc. pen. e sanzionato, a pena di inammissibilità, dall’articolo 591, comma 1, lettera c), cod.
proc. pen. (v. Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004 – dep. 11/10/2004,
Burzotta, Rv. 230634: «È inammissibile il ricorso per cassazione
quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni
del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità)); cui adde Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 – dep. 13/01/1998,
Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000 – dep.
03/05/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 6, n. 10997 del
03/10/2000 – dep. 21/03/2001, Lo Rico, Rv. 218652; Sez. 4, n.
34270 del 03/07/2007 – dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv.
236945; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 – dep. 19/05/2008, Lo
Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep.
16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849; e Sez. 5, n. 28011 del
15/02/2013 – dep. 26/06/2013, Sammarco, Rv. 255568).

5.

Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata,
limitatamente al diniego della continuazione tra i reati giudicati colle sentenze 4 febbraio 2011 del giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Pesaro e 24 gennaio 2008 del giudice della udienza preliminare del Tribunale di Pesaro; il rinvio
per nuovo esame al riguardo al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pesaro; e la declaratoria della inammissibilità del ricorso nel resto.

P. Q. M.

Annulla la ordinanza impugnata, limitatamente al diniego della continuazione tra i reati giudicati colle sentenze 4 febbraio
2011 del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pe-

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saro e 24 gennaio 2008 del giudice della udienza preliminare del
Tribunale di Pesaro, e rinvia per nuovo esame al riguardo al
giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pesaro.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso, il 28 gennaio 2014.

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