Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7303 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7303 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SILVERI ROBERTO N. IL 07/10/1972
avverso la sentenza n. 8746/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
05/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

L
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

SILVERI ROBERTO
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 ,1° Co, lett, b) e) c.p.p.
1)-omessa motivazione nella parte in cui ha ritenuto la penale responsabilità per il
delitto ex art. 629 CP senza tenere conto dei rilievi sollevati nei motivi di appello e
senza considerare che mancava la prova, sia del comportamento estorsivo da parte
dell’imputato e sia la prova dell’attendibilità della persona offesa, priva di riscontri;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente lamenta l’insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale ai
motivi di appello.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della
sentenza di primo grado, sicchè appare del tutto legittima la motivazione stesa al
riguardo, con la decisiva argomentazione che la prova del reato a carico dell’imputato
rinviene dalle dichiarazioni della persona offesa, dichiarazioni provviste di adeguata
attendibilità per avere trovato riscontro nel certificato medico acquisto;
La motivazione risulta congrua e priva di illogicità, sicché non è censurabile in questa
sede, ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non
è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito
in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire —
nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento
impugnato — se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione,
se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, in modo da fornire la giustificazione
razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione
penale. sez. IV, 29 gennaio 2007, n. 12255
I motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono infondati , atteso che la sentenza
impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla
Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione
della pena e dì concessione delle attenuanti generiche; atteso che riguardo alla pena si è
richiamata la gravità del fatto e la personalità dell’imputato e riguardo alle attenuanti
generiche si è fatto riferimento ai numerosi precedenti penali dell’imputato.
Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche e della dosimetria della pena è sufficiente che il giudice di merito prenda in
esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente
e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento
discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura
sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla
gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di
legittimità se congruamente motivato. (cassazione penale , sez. IV, 04 luglio 2006. n.
32290

1

CONSIDERATO IN FATTO

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. sicché
sono da ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese del procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa — anche al pagamento
a favore della Cassa delle Ammende, della somma di E.1000,00 , così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM

Così deliberato in camera di consiglio, il 04.12.2012

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di e 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

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