Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7302 del 05/02/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7302 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti
nei confronti di:
Manasievska Nada n. il 17/12/1964
avverso la sentenza n. 753/2015 pronunciata dal Tribunale di Asti il
23/9/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 5/2/2016 la relazione fatta dal Cons. dott.
Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. M.G. Fodaroni, che ha
concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Data Udienza: 05/02/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 23/9/2015, il tribunale di Asti, disattendendo
l’istanza di applicazione della pena avanzata dalle parti, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., ha assolto Nada Manasievska dal reato di guida in stato di ebbrezza alla
stessa addebitato, perché il fatto (asseritamente commesso in Canelli, il
27/12/2013) non costituisce reato.

2. Avverso la sentenza del giudice piemontese, ha proposto ricorso per

per violazione di legge.
Il pubblico ministero, rilevando come il tribunale di Asti avesse
erroneamente ritenuto inutilizzabili gli accertamenti sanitari eseguiti sulla
persona dell’imputata in sede di pronto soccorso (atteso che, diversamente da
quanto asseritamente affermato dal primo giudice, l’imputata, al momento
dell’accertamento, non aveva diritto ad alcun avviso circa la facoltà di farsi
assistere da un difensore di fiducia), ha invocato l’annullamento del
provvedimento impugnato, con l’adozione delle statuizioni consequenziali.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Osserva il collegio come, diversamente da quanto affermato dall’odierno
procuratore ricorrente, il giudice a quo ha ritenuto inutilizzabile l’esito degli
accertamenti sul tasso alcolemico disposti sulla persona dell’imputata, non già in
ragione del mancato avvertimento, in favore della stessa, della facoltà di farsi
assistere da un difensore, bensì per la circostanza che la Manasievska non
avesse manifestato alcun preventivo consenso al prelievo sanguigno, siccome
non disposto in esecuzione di un protocollo di natura terapeutica per la ritenuta
necessità di cure.
Ciò posto, di là dalla fondatezza delle asserzioni contenute nella motivazione
della sentenza impugnata (che appaiono, peraltro, del tutto prive di riscontro,
alla luce dell’ormai consolidato insegnamento di questa corte di legittimità: v.
Sez. 4, Sentenza n. 6755 del 06/11/2012, Rv. 254931), va osservato che il
pubblico ministero ricorrente non risulta aver sollevato alcuna obiezione in ordine
alla reale motivazione dettata dal giudice a quo circa le ragioni della ritenuta
inutilizzabilità dell’esito degli accertamenti sullo stato alcolemico dell’imputata,
essendosi limitato ad affrontare un tema di natura rituale del tutto estraneo al
perimetro delle questioni esaminato dal Tribunale di Asti.
Sulla base di tali premesse, esclusa l’estensibilità della cognizione di questa
corte di legittimità all’esame di questioni non poste a oggetto dell’impugnazione

2

cassazione la procura della Repubblica locale, censurando la decisione impugnata

della pubblica accusa, dev’essere rilevata la radicale infondatezza del ricorso
proposto dal procuratore della Repubblica di Asti, siccome manifestamente
estraneo ai temi specifici indicati a fondamento della decisione impugnata.

4. Al rilievo della manifesta infondatezza del ricorso, segue la dichiarazione
della relativa inammissibilità.

P.Q.M.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/2/2016.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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