Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7302 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7302 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ESPOSITO BENIAMINO N. IL 08/02/1979
2) SALVATI ALESSIA N. IL 10/06/1977
avverso la sentenza n. 8077/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
09/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

ESPOSITO BENIAMINO
SALVATI ALESSIA
Propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa motivazione nella parte in cui ha ritenuto la penale responsabilità per il
delitto ex art. 633,639 bis CP -senza tenere conto dello stato di necessità dedotto e
-senza il riconoscimento delle attenuanti ex artt. 62 bis e 62 n.6 CP;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorrenti lamentano l’insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale ai
motivi di appello.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della
sentenza di primo grado, sicchè appare del tutto legittima la motivazione stesa al
riguardo, con la decisiva argomentazione,
-quanto allo stato di necessità, che il medesimo non poteva essere confuso con uno stato
di disagio (motivazione conforme alla costante giurisprudenza , anche di questa
sezione; vedi Cassazione penale, sez. II, 17/01/2008, n. 7183)
-quanto alle attenuanti generiche, che non erano concedibili per i precedenti penali
(motivazione conforme ai principi espressi in sede di legittimità, vedi conforme:
Cassazione penale, sez. VI, 28/05/2009, n. 28894)
-quanto all’attenuante ex art. 62 n.6 CP non poteva discendere automaticamente
dall’avvenuto rilascio dell’immobile atteso che tale condotta era stata compiuta dopo
quasi tre anni di abusiva occupazione; si tratta di una motivazione conforme ai principi
espressi in sede di legittimità ove si è affermato il principio per il quale , l’art. 62 n. 6
c.p. configura una attenuante condizionata al fatto che il colpevole prima del giudizio
abbia riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia
possibile, mediante le restituzioni. Trattasi di una attenuante di natura squisitamente
soggettiva, che trova la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli
interessi economici della persona offesa, quanto nel rilievo che l’avvenuto risarcimento
del danno anteriormente al giudizio assume quale prova tangibile dell’avvenuto
ravvedimento del reo e quindi della sua minore pericolosità sociale; circostanza che è
stata esclusa nella specie, con incensurabile valutazione in fatto.
Cassazione penale, sez. V, 07/01/1993
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lett.e) c.p.p. in
quanto propongono soluzioni in contrasto con la consolidata giurisprudenza sicché
sono da ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese del procedimento, nonché —ravvisandosi profili di colpa — anche al pagamento
a favore della Cassa delle Ammende, ciascuno dei ricorrenti, della somma di
€.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

1

CONSIDERATO IN FATTO

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 04.12.2012

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