Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7301 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7301 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PENNA ADRIANO N. IL 30/11/1973
avverso l’ordinanza n. 3207/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
07/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
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Data Udienza: 28/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 27.383/2013 R.G. *

Udienza del 28 gennaio 2014

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
dott. Oscar Cedrangolo, sostituto procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per
l’annullamento, con rinvio, del provvedimento impugnato.
Rileva

maggio 2013, il Tribunale ordinario di Napoli, in composizione
monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione, avanzata nell’interesse del condannato Adriano Penna a motivo
che, a dispetto della «omogeneità fattuale», la apprezzabile distanza cronologica tra i reati commessi il 14 marzo 2007, il 22
maggio 2007 e il 13 febbraio 2008, e la eterogeneità dei residui
reati, escludevano la ricorrenza di alcun «programma criminoso,
coltivato e preordinato ab inizio».
2.— Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 123 cod. proc.
pen. al direttore della casa circondariale al direttore della casa
di reclusione di Larino il 4 giugno 2013, colla quale dichiara
promiscuamente di denunziare, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen. inosservanza o erronea
applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve
tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione
agli articoli 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione,
censurando la omessa considerazione dello stato di tossicodipendenza, dedotto dal condannato instante col libello introduttivo, corredato da pertinente certificazione.
3. — Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato e merita accoglimento.
L’articolo 671 cod. proc. pen., comma 1, ultimo periodo – siccome novellato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, articolo 4vicies, di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 271 – recita: «Fra gli elementi che incidono sulla applicazione della disci-

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1. — Con ordinanza deliberata il 7 maggio 2013 e depositata l’ 8

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 27.383/2013

R. G.

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Udienza del 28 gennaio 2014

plina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza».

Risulta, pertanto, palese che il giudice della esecuzione, avendo
omesso di valutare la deduzione del condannato circa il succitato stato di tossicodipendenza, è incorso nella inosservanza
della anzidetta disposizione.
Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata
e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli il quale si
uniformerà al seguente principio di diritto che questa
Corte suprema enuncia ai sensi dell’art. 173, comma 2, disp.
att. c.p.p.: «Nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice della esecuzione verifica che i reati siano
frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo
conto se il condannato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente e se il suddetto stato aveva influito sulla
commissione delle condotte criminose».

P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di Napoli.
Così deciso, il 28 gennaio 2014.

Nella specie il condannato aveva dedotto col libello introduttivo la propria condizione di tossicodipendente.

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