Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7301 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7301 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MOCCIA GIUSEPPE N. IL 17/11/1983
avverso la sentenza n. 8921/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
22/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente lamenta l’insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale ai
motivi di appello .
Il motivo sulla recidiva è del tutto inammissibile atteso che tale questione non è stata
posta nei motivi di appello, incentrati sulla pena e sulla richiesta di equivalenza tra
attenuanti generiche e recidiva, per altro, regolarmente concessa in sede di giudizio di
merito, di modo che non è possibile in questa sede censurare la decisione in appello
per non avere esaminato tale questione.
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. sicchè
sono da ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese del procedimento, nonché —ravvisandosi profili di colpa — anche al pagamento
a favore della Cassa delle Ammende, della somma di £.1000,00 , così equitatívamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio , il 04.12.2012

MOCCIA GIUSEPPE
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione riguardo alla motivazione sulla recidiva che
andava esclusa ;

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