Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7300 del 04/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7300 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AGOSTINO APONE FRANCESCO N. IL 16/07/1978
avverso la sentenza n. 9229/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ROMA, del 11/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Data Udienza: 04/12/2012
Considerato:
APONE AGOSTINO FRANCESCO
ricorre avverso la sentenza indicata
in epigrafe, con la quale, gli è stata applicata la pena concordata tra le parti, ex
art. 444 cod, proc. pen., e, chiedendone l’annullamento, deduce la violazione
dell’art. i dell’art 129 CPP, nonché l’errata qualificazione del reato ;
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in
ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta
delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui
all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto di controllo di legittimita’, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata
appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art129
succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071),
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta verificata la insussistenza
di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.; avendo il Gip ha motivato
osservando che la prova della responsabilità dell’imputato e la corretta qualificazione
del reato emergevano dalla risultanze istruttorie ed in particolare dalle indagini di PG
e dal verbale di fermo e di sequestro , dando conto, con tale motivazione , di avere
escluso la possibilità di un proscioglimento ex art 129 cpp;
Per il disposto dell’alt 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, li 04.12.2012
relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato; questa Corte