Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 730 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 730 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CICCOLELLA IGNAZIO N. IL 11/11/1974
ZINGARELLI NICOLA N. IL 30/07/1976
FRUSTINI GIUSEPPE N. IL 22/09/1982
AMATO VINCENZO N. IL 09/05/1991
avverso la sentenza n. 4951/2014 GIP TRIBUNALE di TRANI, del
05/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 26/11/2015

Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Trani, su richiesta degli imputati
concordata con il PM, ha applicato a Ciccolella Ignazio, Zingarelli Nicola, Frustini Giuseppe e
Amato Vincenzo ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. le pene rispettive di due anni di reclusione ed C 6.000,00 di multa per Ciccolella) e di un anno e otto mesi di reclusione ed C
6.000,00 di multa per Zingarelli. Frustini e Amato per i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti dei tipi cocaina, marijuana e hashish (art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. n. 309
del 1990).

Tanto premesso, si osserva che le impugnazioni si rivelano inammissibili per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni
di questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez.
U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novem ire 2015

Contro la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati, lamentando tutti
mancanza di motivazione riguardo alla ritenuta inapplicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen.

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