Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 730 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 730 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BILARDO ANGELO FRANCESCO N. IL 13/01/1968
avverso la sentenza n. 650/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
02/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA’
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. k.,,C,r,y„
cc.-&
che ha concluso per
A

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/10/2013

Ritenuto in fatto

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) violazione di norme processuali laddove il
giudice di appello non aveva dichiarato la nullità della prima sentenza che aveva condannato il
Bilardo per un reato mai commesso e cioè quello di cui al secondo (e non al primo) comma
dell’art. 9 L n. 1423 del 1956 (le violazioni non riguardavano l’obbligo o il divieto di soggiorno,
né dall’imputazione risultava che il soggetto fosse gravato da un tale obbligo); 2) violazione di
legge penale per non essere stata considerata l’assenza di dolo (il Bilardo non si era presentato
al controllo presso il commissariato di pubblica sicurezza perché addormentatosi per la fatica
del lavoro); 3) vizio di motivazione sullo stesso punto. Chiedeva l’annullamento della sentenza.
Il processo, dapprima assegnato alla VII sezione della Corte, non essendo stata ivi ravvisata
alcuna causa di inammissibilità del ricorso, veniva trasmesso a questa I sezione.
Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso. Nessuno
compariva per il ricorrente.
Considerato in diritto
Il ricorso, complessivamente infondato, va rigettato.
Invero l’obbligo di soggiorno che integrava la misura della sorveglianza speciale della PS cui il
Bilardo era sottoposto risultava dagli atti e l’interessato ne era perciò del tutto consapevole. La
mancata specificazione nel capo d’imputazione del comma violato dell’art. 9 della L n. 1423/56
(comunque chiarito nella sentenza di primo grado) non determinava pertanto alcuna causa di
nullità e correttamente il giudice di appello non ne ha tenuto conto (primo motivo).
Apodittico e in fatto il secondo motivo (pretesa assenza di dolo) e manifestamente infondato il
terzo (nella sentenza di appello essendovi motivazione anche sul punto).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Pqm
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 24/10/13

Con sentenza 2/4/12 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza 6/11/08
del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che con le attenuanti generiche e la continuazione
condannava Bilardo Angelo Francesco (cui era contestata la recidiva) alla pena di anni 1 e mesi
4 di reclusione per i reati (in Milazzo a far data dal 23/5/06 e nelle date del 1°/5 e 25/8/06) di
omesso versamento della cauzione imposta di 500 euro e violazione delle prescrizioni inerenti
la sorveglianza speciale della PS (non si presentava per il controllo nelle dette due ultime date
presso il commissariato di PS di Milazzo), dichiarava non doversi procedere per il primo reato
perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena per gli altri due in mesi 9 di reclusione.

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