Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 73 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 73 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DE TULLIO COSIMO N. IL 30/12/1970
avverso l’ordinanza n. 54/2012 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
29/03/2012
sentka la relazione fatta dal Consigliere ott. PATRIZIA PIC IA I;
l e/serif te le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;” ‘,/”.

Data Udienza: 20/11/2012

Ritenuto in fatto

DI TULLIO Cosimo ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con cui il Tribunale di Bari ha
rigettato l’istanza di riesame presentata dal medesimo avverso il decreto di sequestro
probatorio adottato dal PM e avente ad oggetto un carro attrezzi utilizzato per trasportare
un’autovettura risultata di provenienza delittuosa, del cui furto, tra gli altri, era accusato

Con il primo motivo deduce la violazione di norme di legge che giustifica ravvisandola nel fatto
che, nella vicenda, il decreto di sequestro probatorio del PM avrebbe fatto seguito a decreto di
convalida del sequestro, sempre probatorio. Assume che il Tribunale sarebbe incorso in
confusione ritenendo annullato il primo sequestro.

Con il secondo motivo assume violazione di legge sostenendo che il Tribunale avrebbe
giustificato il sequestro invocando il disposto dell’articolo 240 c.p., ove comunque si
verterebbe in ipotesi di confisca facoltativa.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato, non apprezzandosi nel ricorso la reale rappresentazione
di vizi giuridici della decisione, tanto da potersi finanche ritenere i motivi proposti come
generici, perché inconferenti rispetto al contenuto della decisione.

Intanto, in premessa, va ricordato che, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per
cassazione ex articolo 325 c.p.p. può essere proposto soltanto per violazione di legge: in tale
nozione rientrano anche la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione
meramente apparente, in quanto correlate alla inosservanza di precise norme processuali, ma
non vi rientra l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di
legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui alla lettera e)
dell’articolo 606 c.p.p. (Sezione IV, 30 novembre 2011, Proc. Rep. Trib. Firenze in proc. Sereni
ed altri).

Or bene, qui non è dato ravvisare le pretese violazioni di norme di legge. Non vi è alcuna
contraddizione, né certo può fondarsi ipotesi di nullità, nel fatto lamentato che il sequestro
adottato con decreto del PM abbia fatto seguito a provvedimento di convalida del sequestro
[evidentemente adottato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria]. E’ circostanza di cui per vero
non vi è traccia nell’ordinanza gravata, il cui oggetto è stato il decreto di sequestro del PM, di
cui il ricorrente non prospetta alcun vizio censurabile in questa sede.

proprio il DI TULLIO [arrestato in flagranza].

Anche l’altro motivo è mal posto: l’ordinanza gravata motiva sul sequestro probatorio
impugnato e il riferimento al sequestro preventivo a fini di confisca è utilizzato proprio per
argomentare che trattavasi nello specifico di sequestro probatorio. La doglianza è in fatto
insussistente.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13

spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in cinquecento euro, in
favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20 novembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle

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