Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 73 del 17/10/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 73 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARCHETTI MATTEO N. IL 15/06/1970
avverso la sentenza n. 22140/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 25/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. (L-Di-MI) A (vuti26
,,QAA,\e,41A0 Q,L,
n,k,'(-49-v-d •
Uditi difensor Avv.;
avj
AAAAAAA.1,NAA:
(-L
‘
)11-1 (1)
Data Udienza: 17/10/2013
I.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25.10.2012 la Corte di cassazione, quinta sezione
penale, rigettava il ricorso proposto da Archetti Matteo contro l’ordinanza
del 9.3.2012 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale
di Bassano del Grappa rigettava l’opposizione proposta avverso il
provvedimento del pubblico ministero di rigetto della richiesta di
Avverso la sentenza della Corte di cassazione Marchetti Matteo
personalmente propone ricorso straordinario a norma dell’art.625 bis
cod.proc.pen., deducendo di non avere ricevuto la notifica dell’avviso
previsto dall’art.613 comma 4 cod.proc.pen.; osserva che la Corte
Suprema ha pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione
estromettendo il ricorrente da qualsiasi forma di partecipazione al
procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti.
Secondo il tenore letterale dell’art.625 bis comma 1 cod.proc.pen., e
secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il rimedio eccezionale
del ricorso straordinario è ammesso esclusivamente in favore del
soggetto avente veste di condannato (in termini Sez. 6, n. 9015 del
18/02/2010, Derlinati, Rv. 246030; Sez. 6, n. 37489 del 05/10/2010,
Pinsuti, Rv. 248516). Invece il ricorrente, nel procedimento deciso con la
impugnata sentenza della Corte di cassazione ( emessa ai sensi
dell’art.611 cod.proc.pen. a seguito di udienza camerale senza
partecipazione dei difensori ), aveva la diversa veste di interessato alla
restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro.
P.Q. M .
restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente
al
pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17.10.2013.