Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7299 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7299 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ASTROLOGO MARCO N. IL 08/04/1977
avverso l’ordinanza n. 881/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
18/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 5

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/01/2014

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 18 febbraio 2013,
rigettava l’istanza proposta da Astrologo Roberto volta alla
remissione in termini per proporre impugnazione avverso la
sentenza dello stesso tribunale con la quale, in data 7.12.2011, era
stato condannato, in contumacia, alla pena di mesi tre di arresto ed
euro 150,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 681 c.p..
A sostegno della decisione il G.E. osservava che l’istante lamentava
l’irrituale notificazione dell’estratto contumaciale perché non
eseguito il doppio accesso presso il luogo eletto come domicilio,
doglianza del tutto infondata dappoichè attestato il richiamato
doppio accesso nelle date del 24.3.2012 e del 27.3.2012, con
successiva spedizione dell’avviso.
2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento l’Astrologo,
assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse sviluppa
due motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione degli
artt. 157 e 161 c.p.p., in particolare deducendo: l’Astrologo, ai fini
processuali, aveva provveduto a dichiarare regolarmente il proprio
domicilio sin dal 22.6.2006; cionondimeno l’avviso di conclusione
delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. ed il decreto di citazione a
giudizio sono stati notificati nelle forme dell’art. 157 c.p.p., norma
questa che disciplina invece l’ipotesi delle notificazione in caso di
mancata elezione di domicilio; non solo, non v’è prova del secondo
accesso da parte dell’ufficiale giudiziario notificatore ex art. 59
disp. att. ed ex co. 7 art. 157 c.p.p. e neppure dell’affissione alla
porta dell’imputato dell’avviso di deposito ai sensi del comma 8
dello stesso articolo; né può ritenersi sanante delle notificazioni
dette la consegna di una copia degli atti al portiere, giacchè
preventivamente necessari il doppio accesso e l’affissione all’albo
comunale.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia invece la difesa
ricorrente difetto di motivazione in relazione agli artt. 157 e 161
c.p.p., in particolare osservando: anche la notifica dell’estratto
contumaciale è stata eseguita nelle forme dell’art. 157 c.p.p.
nonostante l’elezione di domicilio che imponeva invece le forme di
cui all’art. 161 c.p.p.; a difesa comunque della regolarità della
notifica ai sensi dell’art. 157 c.p.p., il G.E. accredita un doppio
accesso viceversa mai eseguito, posto che dalle relazioni di notifica
approntate dall’ufficiale notificatore emerge un solo accesso, quello
1

3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata dappoichè
fondate le censure difensive in ordine alla irrituale notifica
dell’estratto contumaciale.
4. Il ricorso è fondato.
Ed invero, come opportunamente posto in evidenza dal P.G. in
sede, in ordine alla notifica dell’estratto contumaciale, eseguita ai
sensi degli artt. 161 e 157 c.p.p., non risulta verificato, in relazione
alla spedizione della raccomandata n. 765769091374, intervenuta in
seguito agli accessi negativi presso il domicilio dichiarato, il dato,
costituente requisito di validità della notificazione, della consegna
ovvero del tentativo di consegna della raccomandata stessa, con
l’avviso dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale.
Nel caso in esame infatti risulta dedotto dal G.E. il mancato
volontario ritiro del plico da parte dell’interessato unicamente dalla
restituzione di esso al Tribunale e non già dalle attestazioni,
necessarie, sull’avviso di ricevimento della raccomandata, privo
invece di ogni indicazione, come provato attraverso la esibizione
difensiva dell’atto (all. 8/11).
L’estratto contumaciale non è stato pertanto notificato ritualmente
all’imputato, di guisa che non può ritenersi consolidato il titolo
esecutivo relativo alla sentenza posta in esecuzione, non ancora
passata in giudicato perché non decorso il termine per l’appello
dell’imputato.
L’ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio, unitamente
all’ordine di esecuzione della condanna non ritualmente notificata,
con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per la rinnovazione
della notifica del relativo estratto contumaciale.
P. T. M.
la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordine di
esecuzione relativo alla sentenza emessa il 7 dicembre 2011 dal
Tribunale di Roma nei confronti di Astrologo Marco.

del 24.3.2012 3; in data 26.3.2012 viene relazionata l’affissione alla
casa comunale e questo prova che l’accesso del 27.3, il giorno
successivo, non vi è mai stato; l’affissione dell’estratto
contumaciale risulta poi spedito per posta, ma mai consegnato né
sottoposto a giacenza (il difensore esibisce documentazione postale
sul punto); tanto è confermato dalla cartolina di ricevimento che
non riporta alcuna indicazione quanto a consegna e mancata
consegna.

Dispone trasmettersi gli atti a detto kibunale per la rinnovazione
della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza e che
questo provvedimento sia comunicato al
ocuratore della
&pubblica presso il tribunale medesimo.
Così deciso in Roma, addì 28 gennaio 2014
Il cons. est.
Il Presidente

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