Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7299 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7299 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TRENO LUIGI N. IL 23/05/1967
avverso la sentenza n. 271/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 03/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

TRENO LUIGI
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 , l° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione riguardo alla ritenuta penale responsabilità per
il delitto di ricettazione di un telefono cellulare, senza avere raggiunto la prova
dell’elemento soggettivo del reato, disattendendo la tesi difensiva fondata sulla
circostanza che il telefono era oggetto di un dono in favore dell’imputato che, pertanto,
non poteva conoscerne la provenienza delittuosa;
2)-Illogico diniego delle circostanze attenuanti generiche;
3)-Sono stati depositati motivi nuovi a sostegno del ricorso principale.
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente lamenta l’insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale ai
motivi di appello
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della
sentenza di primo grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione stesa al
riguardo, con la decisiva argomentazione che la prova del reato a carico dell’imputato
rinviene dall’avere fornito una giustificazione falsa in ordine alla provenienza del
telefono;
La Corte territoriale osserva che la tesi di avere ricevuto quel telefono in dono da
Cascino Calogero era stata smentita, sia dallo stesso Cascino che aveva precisato di
avere donato solo la scheda telefonica e non anche il telefono e, sia dalle iniziali
dichiarazioni dello stesso imputato che, in un primo momento , aveva affermato che
l’apparecchio era stato donato da Alessio Sarda al proprio figlio Alex;
La sentenza impugnata motiva richiamando la giurisprudenza di questa Corte , per la
quale l’omessa o inattendibile giustificazione sulla provenienza del bene oggetto di
imputazione di ricettazione è indicativa di un acquisto avvenuto in mala fede, con
dimostrazione così dell’elemento soggettivo del reato;
Cassazione penale, sez. Il, 25/05/2010, n. 29198
La motivazione risulta del tutto corretta, perché aderente alla giurisprudenza
consolidata ed anche perché fondata sulle emergenze fattuali del giudizio.
In tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato
a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine
alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire —
nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento
impugnato — se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione,
se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, in modo da fornire la giustificazione
razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione
penale, sez. 1V, 29 gennaio 2007, n. 12255

CONSIDERATO IN FATTO

11 motivo sulle negate attenuanti generiche è del tutto inammissibile atteso che tale
questione non è stata posta nei motivi di appello, incentrati sulla pena e sulla
violazione dell’art. 133 CP senza alcuna cenno all’art. 62 bis CP, di modo che non è
possibile in questa sede censurare la decisione in appello per non avere esaminato tale
questione.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 04.12.2012

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p, sicché
sono da ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese del procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa — anche al pagamento
a favore della Cassa delle Ammende, della somma di C.1000,00 , così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.

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