Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7299 del 02/02/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7299 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA MANNA ANTONIO N. IL 11/01/1976
avverso la sentenza n. 5266/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
01/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/02/2016 la relazione fatta dal
—1
Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. k -Q,CoL, Vuo i OC—CA
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

ON2

/LÀ

Data Udienza: 02/02/2016

RITENUTO IN FATTO
1. La Manna Antonio veniva condannato dal G.I.P. del Tribunale di Monza alla
pena di giustizia per il reato di illecita detenzione e cessione di modiche quantità di
sostanza stupefacente tipo hashish, con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.
2. La Corte d’Appello di Milano, investita del gravame volto ad una riduzione della
pena previa concessione delle attenuanti generiche, con sentenza 1.12.2014,
rideterminava la pena alla luce della novella normativa intervenuta nelle more, ma
negava le attenuanti generiche, non ravvisando alcuna circostanza che potesse essere

e di un comportamento processuale non improntato a particolare lealtà, dato che si era
limitato ad ammettere quanto non poteva negare al momento dell’arresto in flagranza.
3. Propone ricorso il difensore dell’imputato per violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Rileva il collegio la inammissibilità del ricorso, siccome fondato su motivi che si
risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e
disattesi dalla corte di merito, e come tali non specifici ma soltanto apparenti, in quanto
non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di
impugnazione (così Sez.VI, 14.5.2009 n.20377; Sez.VI, 28.5.2009, n.22445).
5.

Dall’esame della sentenza di primo grado emerge che al momento della

precisazione delle conclusioni il difensore dell’imputato aveva chiesto l’assoluzione del La
Manna e, in subordine, il minimo della pena previa concessione dell’allora attenuante
dell’art.73, comma V, D.P.R.n.309/90 prevalente sulla recidiva. Il G.I.P. non ha svolto
quindi nessun argomento in merito alla possibilità di concedere o meno le circostanze
attenuanti generiche. Solo con uno specifico motivo di appello il difensore ha formulato
richiesta in tal senso. La Corte territoriale ha disatteso la richiesta uniformandosi alla
giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo cui le circostanze attenuanti generiche
vanno concesse non tanto in assenza di elementi negativi quanto in presenza di elementi
positivi che non trovino puntuale collocazione all’interno delle categorie espressamente
previste dall’art.62 c.p. o in altre disposizioni di legge, quali ad esempio, la giovane età,
una condotta processuale improntata a particolare lealtà o qualunque altra condizione
personale o sociale meritevole di attenzione ai fini di un’attenuazione del trattamento
sanzionatorio: ha escluso quindi che nella specie potesse ravvisarsi alcuna circostanza
valutabile positivamente in tal senso in considerazione di precedenti condanne e di un
comportamento processuale dell’imputato non improntato a particolare correttezza tale
da renderlo meritevole di una riduzione di pena.

positivamente valutata a favore dell’imputato, tenuto conto delle condanne già riportate

6. La motivazione è corretta ed immune dalle censure denunciate con l’odierno
ricorso, nel quale si ripropongono argomenti di difesa già svolti ed esaustivamente
esaminati, che non consentono una nuova valutazione sul punto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

P.Q.M.

processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 febbraio 2016

Il Consi

nsore

Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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