Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7298 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7298 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CANNALIRE TIZIANO N. IL 03/06/1990
avverso la sentenza n. 5892/2011 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
13/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

Considerato:
CANNAFtILE TIZIANO

ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe,

con la quale, gli è stata applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod.
proc. pen., e, chiedendone l’annullamento, deduce la violazione dell’art. i dell’ art
129 CPP, nonché l’errata qualificazione del reato e l’eccessività della pena .;
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. e) in

ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta
delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui
all’art.129 cod. proc. pen., puoi essere oggetto di controllo di legittimita’, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata
appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129
succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071),
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta verificata la insussistenza
di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.; avendo il Gip ha motivato
osservando che la prova della responsabilità dell’imputato e la corretta qualificazione
del reato emergevano dalla risultanze istruttorie ed in particolare dalle indagini di PG
e dai verbali di sequestro , dando conto, con tale motivazione , di avere escluso la
possibilità di un proscioglimento ex art. 129 cpp;
Riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio e la comparazione delle
circostanze , il ricorso è inammissibile, essendo la pena conforme ai parametri legali
ed essendo il giudicante vincolato al patto processuale intervenuto tra le parti, anche
per quanto riguarda l’esclusione delle aggravanti ed il riconoscimento delle circostanze
attenuanti , che vengono incluse nel patto solo ai fini della determinazione della pena
da infliggere in concreto, sicché il controllo esercitato dal giudice sulla corretta
applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti non equivale a
una concessione delle stesse, proprio perché manca un accertamento pieno e
incondizionato in ordine alla loro sussistenza. (
Cassazione penale, sez. un.,
21/06/2000, n. 18 )
Per il disposto dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in Euro 15

relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato; questa Corte

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, li 04.12.2012

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