Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7297 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7297 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GAGLIARDI GIUSEPPE N. IL 10/11/1979
avverso l’ordinanza n. 214/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 16/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
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late/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 12/12/2013

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

1. Con ordinanza dell’otto luglio 2013 il Tribunale di Reggio
Calabria, adito ai sensi dell’art. 310 c.p.p., rigettava l’appello
proposto da Gagliardi Giuseppe avverso il provvedimento con il
quale il Tribunale di Locri, il precedente 4 febbraio, aveva rigettato
la istanza di revoca della misura cautelare in carcere a suo tempo
disposta a carico dell’appellante, imputato del reato di cui all’art.
416-bis c.p..
A sostegno della decisione il Tribunale, preso atto che la ordinanza
dispositiva della misura cautelare in carcere non era stata a suo
tempo impugnata, confermava la sussistenza a carico dell’imputato
di un grave quadro indiziario in ordine alla sua intraneità alla
`ndrangheta calabrese, dedotta principalmente dalla intercettazione
ambientale eseguita il 17 marzo 2010 presso l’abitazione di Pelle
Giuseppe, figura di primo piano della criminalità organizzata di
quel territorio, tra detto Pelle, l’imputato ed il cognato di
quest’ultimo, Chindamo Salvatore. L’occasione dell’incontro fu
quella di chiedere a Pelle Giuseppe di fare uso della sua capacità di
influenza per consentire al figlio del Chindamo il superamento delle
selezioni di legge per l’accesso alla facoltà di medicina; in tale
frangente, oltre alla “raccomandazione”, peraltro chiesta ed
accettata come impegno dal Pelle secondo canoni ritenuti dal
tribunale tipicamente mafiosi, l’imputato ebbe modo di colloquiare
a lungo con l’interlocutore, evidenziando, sempre secondo l’ipotesi
accusatoria, la sua intraneità al gruppo malavitoso. In tal senso ha
ritenuto il Tribunale significativi i saluti, portati dal Gagliardi al
Pelle, di Oppedisano Mico, all’epoca “capo crimine” della
`ndrangheta calabrese, la conoscenza dimostrata da parte del
Gagliardi stesso, per averne appreso dal capo crimine, dei progressi
nelle indagini svolte dalle forze dell’ordine grazie ad alcune cimici
piazzate nell’autovettura di due sodali reggini, i commenti sui modi
migliori di evitare le insidie di tale natura, gli effetti nefasti prodotti
sul gruppo dall’imprudenza dei due sodali predetti, i saluti
tipicamente mafiosi tra i due al termine dell’incontro.
2. Ricorre al giudice di legittimità per l’annullamento
dell’impugnata ordinanza il Gagliardi, assistito dal difensore di
fiducia, il quale nel suo interesse sviluppa un unico ed articolato
motivo di impugnazione, con il quale denuncia violazione di legge,

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anche processuale, e difetto di motivazione, in particolare
deducendo: nell’agosto 2012 il Tribunale per il riesame, ancorchè in
diversa composizione, ha accolto la domanda di revoca proposta dal
Chindamo, per il quale anzi il P.M. ha avanzato altresì istanza di
archiviazione della denuncia a suo carico; anche a carico del
Chindamo risultava acquisito il medesimo quadro indiziario
utilizzato a carico del Gagliardi, anzi l’incontro intercettato e posto
a fondamento dell’accusa era strumentale ad un interesse del
Chindamo e non del Gagliardi; di qui una iniqua disparità di
trattamento; in riferimento poi al requisito di cui alla lett. c) dell’art.
274 c.p.p., co. 1, non ha considerato adeguatamente il tribunale
l’incensuratezza dell’istante ed il tempo trascorso dai fatti di causa;
avrebbe dovuto infine tener conto il tribunale della sentenza della
C.Cost. 231 del 2011 relativa all’art. 275 co. III c.p.p. in relazione
al reato di cui all’art. 74 dpr 309/1990.

3. Il ricorso è infondato.
3.1 Appare utile premettere che l’ordinamento attribuisce al giudice
dell’appello cautelare, a maggior ragione quando, come nella
fattispecie, l’ordinanza de libertate del GIP non sia stata a suo
tempo impugnata, il potere di decidere la permanente attualità delle
condizioni che legittimarono la misura coercitiva.
A tale ultimo riguardo giova quindi rammentare che, ai fini
dell’emissione di una misura cautelare personale, per «gravi indizi
di colpevolezza» ex articolo 273 del c.p.p., devono intendersi tutti
quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che,
contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali
della corrispondente prova, non valgono di per sé a provare oltre
ogni dubbio la responsabilità dell’indagato ai fini della pronuncia di
una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro
consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini,
saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel
frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (principio
ampiamente consolidato; tra le tante: Cass., Sez. VI, 06/07/2004, n.
35671).
Orbene, ciò posto ritiene la Corte che nel caso in esame
legittimamente siano stati considerati gravemente indizianti del
reato contestato, attesa la fase processuale in atto, i contenuti della
intercettazione ambientale del 17 marzo 2010 eseguita presso
l’abitazione di Pelle Giuseppe, esponente di primo piano della

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criminalità organizzata calabrese, contenuti sintetizzati nella prima
parte di questa decisione e non contestati dalla difesa ricorrente né
nei contenuti né nella loro sintomaticità accusatoria così come
argomentata nel provvedimento impugnato.
Sostanzialmente la difesa ricorrente si duole infatti di una
differenza di trattamento tra il ricorrente Gagliardi e Chindamo
Salvatore, anch’egli presente all’incontro del 17 marzo anzidetto, in
cui favore il Tribunale per il riesame ha viceversa accolto l’appello
e disposto la revoca della misura cautelare.
Trattasi di censura palesemente infondata sia perché non vincolante
il precedente evocato né per il tribunale di merito né tampoco per
questa istanza di legittimità, sia perché la motivazione del
provvedimento favorevole al coimputato evidenzia sostanziali
differenze tra il compendio indiziario acquisito a carico dei due
coimputati. Il Chindamo, nel corso dell’incontro, non proferisce
verbo, non porta al Pelle i saluti del capo crimine Oppedisano, nulla
sa delle microspie collocate dalle forze dell’ordine sull’autovettura
dove due sodali del gruppo malavitoso sono state per questo
significativamente intercettate, nulla dice quando gli altri due
discettano dei modi migliori per contrastare l’azione della Polizia.
Appare utile infine sul punto rilevare, anche in considerazione delle
conclusioni rassegnate dal P.G. in sede e delle argomentazioni dal
medesimo svolte a sostegno, che l’art. 416-bis c.p. ha inteso
tipizzare pemalmente la condotta di chi fa parte di una associazione
di tipo mafioso e che l’argomentare del tribunale ha inteso
dimostrare, ad avviso del collegio validamente sul piano logico e
correttamente su quello normativo, l’intraneità dell’indagato nella
`ndrangheta calabrese.
Circa poi le doglianze difensive relative alle esigenze cautelari, va
osservato che del tutto erroneo si appalesa il richiamo difensivo a
C.Cost. 231/2011, relativa al reato di cui all’art. 74 dpr 309/1990,
radicalmente diverso da quello di cui all’art. 416-bis c.p., unica
figura delittuosa, quest’ultima, in relazione alla quale il giudice
delle leggi ha più volte confermato la coerenza con i principi della
suprema carta della disciplina di rigore contenuta nell’art. 275
c.p.p., disciplina che correttamente ha il tribunale applicato al caso
in esame. A tal fine ha evidenziato il tribunale che non ha il ricorso
difensivo evidenziato elementi dai quali desumere l’insussistenza
delle esigenze cautelari, peraltro implicitamente ammesse dallo
stesso difensore nel momento in cui avanza istanza di misura meno
affiittiva.
3

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-E-95 n. 332
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4 FEB. 20-14 3

4. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato ed al rigetto consegue, ai
sensi dell’art. 606 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali. DISPONE trasmettersi a cura della
cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto
penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Roma, addì 12 dicembre 2013
Il consigliere estensore

P. Q. M.

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