Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7297 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7297 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ACCIARITO DANIELE N. IL 18/04/1991
avverso la sentenza n. 1848/2012 GIP TRIBUNALE di VELLETRI, del
22/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 04/12/2012

Considerato:
AC CI ARITO DANIELE

ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe,

con la quale, gli è stata applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod.
proc. pen., e, chiedendone l’annullamento, deduce la violazione dell’art, i dell’ari
129 CPP, nonché l’errata qualificazione del reato e l’eccessività della pena .;
11 ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in

ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta
delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui
all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto di controllo di legittimita’, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata
appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129
succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071),
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta verificata la insussistenza
di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.; avendo il Gip ha motivato
osservando che la prova della responsabilità dell’imputato e la corretta qualificazione
del reato emergevano dalla risultanze istruttorie ed in particolare dalle intercettazioni
telefoniche e gli accertamenti di PG , dando conto, con tale motivazione , di avere
escluso la possibilità di un proscioglimento ex art. 129 cpp;
Riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio , il ricorso è inammissibile,
essendo la pena conforme ai parametri legali ed essendo il giudicante vincolato al patto
processuale intervenuto tra le parti, anche per quanto riguarda l’esclusione delle
aggravanti ed il riconoscimento delle circostanze attenuanti , che vengono incluse nel
patto solo ai fini della determinazione della pena da infliggere in concreto, sicchè il
controllo esercitato dal giudice sulla corretta applicazione e comparazione delle
circostanze prospettate dalle parti non equivale a una concessione delle stesse, proprio
perché manca un accertamento pieno e incondizionato in ordine alla loro sussistenza. (
Cassazione penale, sez. un , 21/06/2000, n. 18 )
E’ stata depositata nota difensiva del 03.12.2012 con la quale si eccepisce
l’irregolarità della notifica per l’udienza odierna del 04.12.2012 deducendo che
la notifica è avvenuta in data 09.11.12 e quindi in un termine inferiore ai gg. 30
stabiliti dall’art. 610/5° CPP;
la deduzione difensiva risulta infondata perché non considera che il Presidente di
questa sezione , con provvedimento del 09.11.12 ha disposto la riduzione dei
termini per il giudizio nella misura di 1/3 ai sensi dell’Oart. 169 131SP. ATT .
CPP, su istanza del PG, stante la scadenza dei ter *ni di custodia cautelare, ne

relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato; questa Corte

consegue che il termine di gg. 20 per la regolare notificazione è stato
correttamente rispettato.

Per il disposto dell’art. 616 c.p.p.,

segue la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, li 04.12,2012

ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500;

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