Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7296 del 12/12/2013


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 7296 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

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;ENZA

OWNANZA

sul ricorso proposto da:
DI VITA CALOGERO MAURIZIO N. IL 31/05/1969
avverso l’ordinanza n. 243/2013 TRIB. LIBERTA’ di
CALTANISSETTA, del 23/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
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Data Udienza: 12/12/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 38.577/2013 R. G.

* Udienza del 12 dicembre 2013

Udito, altresì, nella camera di consiglio il Pubblico Ministero in
persona del dott. Francesco Mauro Iacoviello, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema
di cassazione, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

1. — Con ordinanza deliberata i 23 luglio 2013 e depositata il 25
luglio 2013, il Tribunale ordinario di Caltanissetta, in funzione
di giudice distrettuale nei procedimenti incidentali di appello
delle ordinanze in materia di misure cautelari personali, ha
confermato la impugnata ordinanza della Corte di appello, 20
giugno 2013, di rigetto delle richieste avanzate dall’imputato
Calogero Maurizio Di Vita per la declaratoria della cessione
della efficacia della custodia cautelare in carcere (applicata
giusta ordinanza di quel Tribunale 15 aprile 2010) e, gradatamente, per la sostituzione della coercizione intramuraria colla
misura degli arresti domiciliari.
Premesso che l’appellante, nelle more del deposito della sentenza del giudice del rinvio, è ristretto in forza della condanna
riportata per i delitti di detenzione e di porto illegali di armi
comuni da sparo, di detenzione e di porto di armi clandestine,
il Tribunale — per quanto qui rileva — ha motivato la reiezione
della richiesta di sostituzione della misura coercitiva nei termini che seguono: la condotta delittuosa presenta connotazioni di
allarmante gravità; si tratta di quattro fucili colla matricola
abrasa, modificati per aumentare la potenzialità offensiva e la
manegevolezza, dotati di munizioni; negativa è la valutazione
della personalità dell’appellante; Di Vita è gravato da precedenti specifici e da due condanne per il delitto di associazione
di tipo mafioso; dimostra di essere «spiccatamente proclive al delitto in generale e alla consumazione di reati in materia di armi in
particolare»; il periculum libertatis si presenta nel massimo grado; la custodia cautelare in carcere è l’unica misura in grado di
neutralizzarlo.

2

Rileva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 38.577/2013 R. G. *

Udienza del 12 dicembre 2013

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, mediante dichiarazione resa il 22 agosto 2013, ai sensi
dell’articolo 123 cod. proc. pen., al direttore della Casa circondariale «Ugo Caridi», colla quale denunzia, ai sensi dell’ articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. violazione
dell’articolo 274 cod, proc. pen., e, censurando la omessa valutazione da parte del Tribunale in proposito, deduce: esso ricorrente è reo confesso; ottenuta la scarcerazione dal 10 marzo al
28 ottobre 2010 ha ottemperato scrupolosamente a tutte le
prescrizioni; in seguito al ripristino della custodia cautelare in
carcere si è spontaneamente costituito; la misura non è adeguata e proporzionata; a fronte della condanna riportata a quattro
anni, quattro mesi e dieci giorni di reclusione, ha espiato preventivamente tre anni e due mesi di reclusione; la sentenza del
giudice del rinvio non è stata ancora depositata; sicché la protrazione della custodia intramuraria comporterebbe la anticipata espiazione di tutta la pena con pregiudizio della possibilità della fruizione della liberazione anticipata e della esecuzione
presso il domicilio della pena residua non superiore a dodici
mesi; la esclusione della aggravante dell’articolo 7 del decreto
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio
1991, n. 203, ha, infine, comportato «l’affievolimento del quadro
probatorio».

Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’articolo 591, comma
1, lettera a), cod. proc. pen. per carenza (sopravvenuta) di interesse del ricorrente.
3.

Infatti, dalla interrogazione telematica (eseguita 1’11 dicembre
2013 alle ore 15:20:03) della «posizione giuridica» del ricorrente, archiviata nella banca dati dell’ufficio per lo sviluppo e la
gestione del sistema informativo del Dipartimento della amministrazione penitenziaria, è risultato che il Tribunale ordinario di Caltanissetta, con ordinanza del 26 settembre 2013, ha
dichiarato cessata la efficacia della ordinanza di custodia cautelare in carcere, disponendo la liberazione del ricorrente con
contestuale imposizione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

3

2.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 38.577/2013 R. G. *

Udienza del 12 dicembre 2013

Infatti, la cessazione dell’interesse alla decisione del ricorso, essendo sopraggiunta alla proposizione della impugnazione,
comporta che non deve farsi luogo né alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né alla applicazione
della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
(Cass., Sez. Un., 25 giugno 1997, n. 7, Chiappetta, massima n.
208166).

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di
interesse.
Così deciso, il 12 dicembre 2013.

Consegue la declaratoria della inammissibilità del ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse, senza irrogazione di alcuna
sanzione.

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