Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7296 del 04/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7296 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MAJER SAMI N. IL 06/09/1959
avverso la sentenza n. 353/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
04/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 04/12/2012
R.G. 17902/2012
Considerato che:
Majer Sami ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 4/4/2012,
confermativa della sentenza del Tribunale di Bologna del 1/10/2011, con la quale è stato
condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed C 100,00 di multa per il reato cui agli artt.
624, 625 nn. 4 e 7 cod. pen. omettendo di presentare i motivi.
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 4 dicembre 2012
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591