Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7295 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7295 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ROMANO PAOLO N. IL 06/12/1980
avverso la sentenza n. 19895/2011 TRIB.SEZ.DIST. di PORTICI, del
27/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 04/12/2012

R.G. 17883/2012
Considerato che:
Romano Paolo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli sez.
dist. di Portici del 27/12/2011, con la quale, sull’accordo delle parti ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata nei suoi confronti la pena di anni uno e mesi
quattro di reclusione ed C 600,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 61 n.
5, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; deduce la carenza e l’illogicità della
Deve al riguardo rilevarsi che: «la sentenza di patteggiamento può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di
cui all’art. 129 cod. proc. pen. » (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen..
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 4 dicembre 2012

motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.

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