Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7293 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7293 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TIRENNA PIETRO N. IL 21/01/1975
avverso l’ordinanza n. 743/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
31/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
le4e/sentite le conclusioni del PG Dott.

1

4,232,2

Uditi difensor Avv.;

A

-i

Data Udienza: 12/12/2013

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Con ordinanza del 9 agosto 2010 il Tribunale di Palermo, in
funzione di giudice del riesame, confermava quella resa dal G.I.P.
dello stesso Tribunale che, in danno di Tirenna Pietro, aveva
disposto la misura cautelare della custodia in carcere giacchè
gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 74 e 73 dpr. 309/1990.
A sostegno della decisione il Tribunale, richiamando l’ordinanza di
custodia cautelare impugnata, a carico dell’indagato tratteggiava il
quadro indiziario valorizzando e richiamando: in primo luogo la
confessione del Tirenna in relazione al reato contestatogli ai sensi
dell’art. 73 dr 309/1990 per aver concorso nella spedizione di 1134
pillole di ossicontin 80 verso il Canada; l’impegno dell’indagato nel
preparare detta spedizione unitamente a Fernandez Paz Juan Ramon
rilevato a mezzo intercettazioni, servizi di osservazione e
pedinamento, il sequestro delle pillole stesse presso l’ufficio postale
ove erano state portate da Chiolo Francesca, per questo incaricata
dal Fernandez Paz; la conversazione intercettata il 7.12.2012
all’interno dell’autovettura in uso al Fernandez Paz tra questi,
l’indagato ed il coimputato Carbone Giuseppe; il colloquio del
Fernandez Paz con Divers Yvonne, sua referente canadese, alla
presenza del Tirenna e del Carbone; i colloqui ripetuti intercettati
tra l’indagato ed il solito Fernandez Paz. Quanto alle esigenze
cautelari il tribunale richiamava la presunzione di cui all’art. 275
co. 3 c.p.p., valorizzando comunque la “professionalità” criminale
evidenziata dall’indagato col complesso programma di invii
all’estero di materiale stupefacente dal medesimo organizzato e
concludendo quindi per la necessità di soddisfare dette esigenze con
la misura cautelare più severa.
2. Ricorre al giudice di legittimità per l’annullamento
dell’impugnata ordinanza il Tirenna, assistito dal suo difensore di
fiducia, illustrando due motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione, ex
art. 606, co. 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., degli artt. 74 dpr 309/1990 e
273 c.p.p., nonché difetto di motivazione, in particolare deducendo
e lamentando: mancano nella fattispecie concreta accertata gli
elementi costitutivi del reato associativo, in particolare la
permanenza stabile e continuativa dell’adesione dell’indagato ad un
consorteria criminale; la “lunga conversazione” intercettata il
7.12.2012 in realtà non prova affatto detti elementi costitutivi; il
tribunale ha svalutato in detta conversazione la risposta del Tirenna
1

al Femandez sulla divisione delle spese necessarie per finanziare
l’iniziativa in programma (la spedizione in Canada) là dove
esplicitamente lo stesso parla di divisione in due; il Tribunale non
ha altresì considerato che il Carbone non fu presente a gran parte
della conversazione in parola, ivi compresa la parte relativa alla
suddivisione delle spese; se poi l’accordo associativo prese le
mosse nel corso della conversazione del 7.12.2012, ne risulta
fortemente ridimensionato il tempo iniziale dell’associazione stessa,
dal dicembre 2012 cioè e non già, come contestato, dal luglio
precedente; Carbone Giuseppe, appena interrogato, ha deciso di
collaborare con la giustizia e nelle sue dichiarazioni nè chiama mai
in causa il Tirenna, né mai riferisce di un gruppo associativo dedito
al narcotraffico.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa
ricorrente violazione degli artt. 274, 275 c.p.p., 73 e 74 dpr
309/1990, in particolare deducendo: nel valutare le esigenze
cautelari anche al fine di superare la presunzione di cui al terzo
comma dell’art. 275 c.p.p., il tribunale ha ignorato le circostanze,
pur evidenziate dalla difesa, favorevoli al ricorrente: la sua
incensuratezza, la confessione resa, il tempo limitato della condotta,
la contestazione di un solo reato fine, la commercializzazione in
farmacia della sostanza spedita in Canada; di qui l’illogicità sul
punto dell’ordinanza impugnata, la quale di tutto ciò non ha tenuto
conto al pari dell’assenza dell’indagato nelle propalazioni del
Carbone; le esigenze astrattamente contemplate alla lett. c) dell’art.
274 c.p.p. impongono la ricorrenza di specifiche modalità e
circostanze del fatto e la valutazione della personalità dell’indagato
dedotta da comportamenti ed atti concreti, diversi questi ultimi e
distinti dal fatto reato; orbene i comportamenti del Tirenna diversi
dal fatto reato sono del tutto esenti da rilevanza penale.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Giova rammentare che, ai fini dell’emissione di una misura
cautelare personale, per «gravi indizi di colpevolezza» ex articolo
273 del c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di
natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o
soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova,
non valgono di per sé a provare oltre ogni dubbio la responsabilità
dell’indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e
tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che,
attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare
tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata
probabilità di colpevolezza (principio ampiamente consolidato; tra
le tante: Cass., Sez. VI, 06/07/2004, n. 35671).
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Orbene, ciò posto ritiene la Corte che legittimamente siano stati
considerati gravemente indizianti, attesa la fase processuale in atto,
la confessione del reato fine, la cui sintomaticità ai fini della
valutazione della condotta criminale risulta opportunamente
valorizzata in sede di merito (invio in Canada di 1134 pillole di
Ossicontin 80, sostanza stupefacente inserita nella tab. II, sez. A,
dpr 309/1990), gli esiti degli appostamenti e dei servizi di
osservazione in occasione della intercettazione dell’invio in Canada
delle pillole anzidette affidate per questo a Chiolo Francesca, la
intercettazione ambientale del colloquio tra l’indagato ed i
coimputati del 7.12.2012, la telefonata in tale occasione fatta —alla
presenza anche del Carbone- alla canadese Divers Yvonne,
referente in quel Paese del gruppo, la valorizzazione dei passaggi
più significativi di quel colloquio in cui si appalesa evidente e
conclamata l’organizzazione per future spedizioni, la divisione delle
spese, la previsione dei rilevanti guadagni (35, 40 dollari a pillola).
Di qui la manifesta infondatezza dei rilievi motivazionali sviluppati
dalla difesa, dappoichè volti i medesimi ad una diversa lettura di
quel colloquio, alternativa a quella logicamente argomentata dal
giudice di merito.
Quanto alla censura relativa alla sussistenza nel caso in esame dei
requisiti richiesti dalla legge per la configurabilità del reato
associativo contestato, osserva il Collegio che, ai fini della
configurabilità dell’associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti non è richiesta l’esistenza di un’articolata e
complessa organizzazione, connotata da una struttura gerarchica
con specifici ruoli direttivi e dotata di disponibilità finanziarie e
strumentali per un’estesa attività di commercio di stupefacenti, ma è
sufficiente anche un’elementare predisposizione di mezzi, pur
occasionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi,
sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo
permanente il programma delinquenziale oggetto del vincolo
associativo (Cass., Sez. VI, 13/02/2009, n. 25454). E neppure è
richiesto, sempre con riferimento alla configurabilità
dell’associazione ex art. 74 DPR 306/1990, un patto espresso fra gli
associati, ben potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità
esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli
autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista del
raggiungimento di un comune obiettivo e dall’esistenza di una
struttura organizzativa, sia pure non particolarmente complessa e
sofisticata, come detto, indicativa della continuità temporale del
vincolo criminale (Cass.,Sez. VI, 17/06/2009, n. 40505).
3

Ciò posto, e transitando dalla nozione giuridica di associazione ex
art. 74 DPR 306/1990 alla partecipazione ad essa, questa può essere
desunta, secondo insegnamento di questa Corte, anche dalla
commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte,
per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni
ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un
ruolo specifico della persona, funzionale all’associazione e alle sue
dinamiche operative e di crescita criminale, e le stesse siano
espressione non occasionale della adesione al sodalizio criminoso e
alle sue sorti, con l’immanente coscienza e volontà dell’autore di
farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo (Cass., Sez. VI,
21/10/2008, n. 44102); di più, l’elemento oggettivo del reato di
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal
numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente
agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio di programmato
invio all’estero di un apprezzabile quantitativo di droga non è
affatto incompatibile con l’affermata partecipazione dell’agente
all’organizzazione di cui si è consapevolmente servito per
commettere il fatto (Cass., Sez. IV, 11/11/2008, n. 45128; Cass.,
Sez. VI Sent., 14/01/2008, n. 6867).
Ebbene, nel caso in esame, la lunga intercettazione ambientale
valorizzata dal Tribunale in sede di riesame, evidenzia con
chiarezza: il saldo rapporto tra l’indagato e Fernandez Paz, la
conoscenza da parte dell’indagato di un preciso programma
criminale da attuare unitamente a Carbone Giuseppe per la
predisposizione di invii sistematici di pillole stupefacenti in
Canada, con l’ausilio di persone sul posto, come Chiolo Francesca,
intercettata in questa fase, incaricata dell’invio postale ovvero, in
Canada, come Divers Yvonne, incaricata di ricevere il prezioso
invio; la disponbilità dell’indagato, dietro lauto compenso, ad
inserirsi nel concreto articolarsi del piano, la consapevole volontà di
essere parte attiva del progetto assumendone parzialmente le spese,
dati e circostanze, quelle appena elencate, che consentono di
ritenere legittime le conclusioni dei giudicanti difensivamente
sottoposte alla doglianza in esame.
D’altra parte non può sfuggire che le censure difensive si collocano
nella fase cautelare, caratterizzata, come è noto, dalla necessità di
una probatio minor.
3.2 Quanto alle esigenze cautelari manifestamente infondate si
appalesano le censure difensive, ancora una volta caratterizzate da
profili di merito proposti in alternativa a quelli logicamente
valorizzati dal tribunale.
4

Tratrnessa copia ex art. 23
L. 8 8 95 n. 332
n. I
Roma, lì A 4 FEB. 2014

Sul punto il giudice territoriale ha infatti richiamato la presunzione
di cui all’art. 275 c.p.p., co. III, pur nelle forme precisate
additivamente dalla C. Cost., di poi valorizzando la dimensione
internazionale del programma delittuoso, dal quale è stato
coerentemente desunta la pericolosità dell’indagato e la sua capacità
criminale, circostanze tutte, quelle appena evocate, giustificative
della decisione assunta nel pieno rispetto delle norme di riferimento
e delle regole della logica.
4. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va rigettato ed
il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento
ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali. DISPONE trasmettersi a cura della
cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto
penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
In Roma, addì 12 dicembre 2013
Il cons. estens.

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