Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7292 del 12/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 7292 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LESTO MICHELANGELO MAURIZIO N. IL 14/06/1963
avverso l’ordinanza n. 183/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
10/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
Mi.(–di”1232″
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/12/2013

o

La Corte ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di Palermo con ordinanza del 10 giugno 2013
dichiarava inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, la
richiesta di riesame proposta da Lesto Michelangelo, indagato ai
sensi dell’art. 12-quinquies L. 356/1992, avverso il decreto di
sequestro preventivo della discoteca “Villa Giuditta di Lesto
Francesca” emesso dal GIP dello stesso tribunale il 17.5.2013.
A sostegno della decisione il tribunale osservava che il Lesto non
era titolare “dell’impresa sottoposta a sequestro”, intestata alla
figlia Lesto Francesca, di guisa che non risultava individuabile un
interesse concreto ed attuale dell’istante in relazione al
provvedimento richiesto in quanto, se accolta la relativa domanda,
alcun effetto positivo si sarebbe realizzato nella sua sfera giuridica.
A sostegno della tesi il tribunale richiamava il disposto dell’art. 568
co. 4 c.p.p..
2. Ricorre avverso detto provvedimento Lesto Michelangelo,
assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l’illegittimità per
violazione degli artt. 322 co. 1 e 568 commi 3 e 4 c.p.p., in
particolare osservando: il tribunale è pervenuto all’impugnata
declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione ad
causam sul presupposto che l’indagato non può vantare diritti
soggettivi ovvero una relazione di fatto giuridicamente tutelabile
sulla cosa sequestrata; l’assunto decisorio è palesemente in
violazione di legge; è infatti lo stesso art. 322 c.p.p. a stabilire la
piena legittimazione dell’imputato ovvero dell’indagato a proporre
riesame in relazione a provvedimento di sequestro preventivo
ancorchè non titolare delle cose in sequestro ovvero persona diversa
dall’avente diritto alla restituzione; il tribunale ha erroneamente
interpretato il concetto di interesse ad agire, limitandolo a quello di
chi ha diritto alla restituzione in quanto proprietario ovvero
possessore del bene; siffatta lettura è in contrasto con la nozione
desumibile dalla lettura dell’art. 568 co. 4 c.p.p., il quale riconosce
un interesse più ampio, quello processuale alla rimozione del
vincolo impugnato in relazione al reato contestato ed al rapporto tra
provvedimento cautelare e procedimento principale; nel caso in
esame il ricorrente è indagato per il delitto di cui agli artt. 81, 110
c.p., 12-quinquies L. 356/1992 e 7 L. 203/1991 per aver “attribuito
fittiziamente al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di
misure di prevenzione patrimoniali a Lesto Francesca la titolarità
della ditta Villa Giuditta”; palese pertanto l’interesse del ricorrente

9

i

a dimostrare che Lesto Francesca è proprietaria reale e non fittizia
del bene in sequestro, circostanza questa che priverebbe di
fondamento l’accusa penale dalla quale è chiamato a difendersi; la
motivazione impugnata contrasta con la lezione interpretativa di cui
a Cass., sez. II, n. 32977/2011.
3. Il ricorso è infondato.

Come già illustrato in narrativa, i beni sequestrati sono intestati a
terzi ed, in particolare a Lesta Francesca, figlia dell’indagato, e
sulla base di tale dato fattuale e giuridico il Tribunale,
preliminarmente, ha ritenuto il ricorrente carente di interesse ad
impugnare il provvedimento per cui è causa, a tal fine richiamando
la lezione ermeneutica svolta da Cass. 13037/2009, riv. 243554.
Orbene, tale conclusione giuridica deve considerarsi coerente con le
norme in materia.
Non ignora certo il Collegio l’orientamento, più volte affermato dal
giudice di legittimità, secondo cui “in tema di sequestro preventivo,
l’indagato è sempre legittimato a proporre richiesta di riesame
avverso il provvedimento, indipendentemente dal fatto che i beni
sottoposti a vincolo siano sottratti alla sua disponibilità o a quella di
terzi”, ma ritiene il Collegio di aderire a diverso orientamento,
ancora di recente affermato da questa stessa Corte, secondo il quale,
“l’imputato o l’indagato – che non sia titolare del bene sottoposto a
sequestro – intanto può impugnare, in quanto vanti un interesse
concreto e attuale alla proposizione del gravame”.
Quanto al primo orienlamento, va precisato che esso si fonda sulla
lettera deFartt. 3242.13454:é
, sul principio generale espresso dall’art.
568 c.p.p., comma 3, dai quali si desumerebbe che la persona
sottoposta alle indagini nei cui confronti sia stato adottato un
decreto di sequestro preventivo, è legittimata a richiedere il riesame
di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà
di terzi.
In sostanza, l’espresso richiamo, tra i soggetti legittimati a proporre G.. rs 029Zook 1E117.-Air; contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo,
dell’imputato (rectius: indagato) contenuto nelle richiamate
disposizioni normative avrebbe l’effetto giuridico di legittimare la
persona sottoposta a indagini a proporre l’impugnazione (Cass. sez.
6^, 29 ottobre 1992 n 3366; sez. 3^, 6/3/1996 n 1052, riv. 204990;
id. 1/2/2005 n.10049, riv. 230853; sez. 4^, 20 aprile 2005 n 21724;
Cass., Sez. 2^14/06/2011, n. 32977; Cass., Sez. 4^, 20/04/2005, n.
21724, rv. 231374) non senza considerare che il presupposto del
sequestro preventivo, nella ipotesi di cui al D.L. n. 306 del 1992,
artt. 12 quinquies e sexies, è da ravvisarsi nella circostanza che la
2

persona sottoposta a indagini, secondo l’impostazione accusatoria, è
quella che ha, pur sempre, il potere di disposizione sul bene.
Quanto al secondo orientamento, ritenuto preferibile —come dettodal Collegio (Cass. Sez. 3^, 27 gennaio 2010 n 10977; Cass. sez.
1^ n 36038/2005; Cass. Sez. 6^, n 41682/’2008, riv. 241921) va
rilevato che l’interesse necessario per proporre impugnazione non
può essere riscontrato con riferimento ad un qualsivoglia risultato,
ma esso deve corrispondere allo schema tipizzato dall’ordinamento
con l’impugnazione o con la richiesta di riesame; con specifico
riferimento al riesame di un provvedimento di sequestro preventivo,
l’interesse va individuato pertanto nella restituzione della cosa come
effetto del dissequestro giacchè questo il risultato direttamente
contemplato dalla norlim yrocedimentale.
Ne consegu
.v. ‘ ”)11″ • a
s i uzione e e-1-2
a i a o ener
cose seques e non possono
Iprop
lairichiesta di riesame, rgkht ividuati
quelli ad
cheesperire
hanno,
‘ in• imato
tale rimedio processuale, non è neces(sari”””4‘” a persona che ha
diritto a rientrare in possesso delle cose sequestrate i (Cass., sez. 2^,
28 maggio 2008 – CED 240631).
49
E, del resto, l’interesse della persona sottoposta alle indagini ad
impugnare il provvedimento di sequestro preventivo non si
configura, nella fattispecie in esame, come diretto e concreto, in
quanto volto cioè alla restituzione del bene, ma semplicemente
come indiretto, perché finalizzato a porre in discussione la natura
del reato o la qualificazione giuridica del fatto addebitato, profili
estranei allo schema restitutorio della richiesta di riesame del
sequestro in parola (Cass. Sez. 4^ 21724 del 20 aprile 2005).
Ed, è, appunto, quanto puntualmente dedotto dalla difesa nei motivi
di ricorso: presupposto del sequestro preventivo D.L. n. 306 del
1992, ex art. 12 sexies, è infatti il delitto di trasferimento
fraudolento di valori, previsto del D.L. n. 306 del 1992, art. 12
quinquies. Il sequestro riguarda pertanto beni che si assumono solo
formalmente di terzi, ma che nell’ipotesi accusatoria sarebbero
riconducibili alla signoria dell’indagato. Il ricorrente ha quindi un
interesse meramente indiretto all’impugnazione dappoichè con la
stessa viene ribadita l’altruità dei beni, il cui dissequestro giammai
riverberebbe effetti nella sua sfera giuridica.

r

4. Il ricorso va, in conclusione, rigettato ed il ricorrente condannato
al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P. T. M.

3

la Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Roma addì 12 dicembre 2013
Il cons. est.

r■

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA