Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7292 del 04/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7292 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GRIPPALDI GIUSEPPE N. IL 16/07/1985
2) BRUNO GIOVANNI N. IL 21/06/1978
avverso la sentenza n. 1702/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
30/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 04/12/2012

R.G. 17812/2012
Considerato che:
Bruno Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Catania del 30/1/2012, confermativa della sentenza del giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Catania del 30/10/2009, con la quale

è stato

condannato alla pena di anni tre di reclusione ed C 500,00 di multa per due
fattispecie di concorso in tentata rapina pluriaggravata e lesioni aggravate,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.

all’art. 56 cod. pen. nonché la violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133
cod. pen.
Grippaldi Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Catania del 30/1/2012, confermativa della sentenza del giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Catania del 30/10/2009, con la quale è stato
condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed C 1.400,00
di multa per due fattispecie di concorso in tentata rapina pluriaggravata e lesioni
aggravate, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma

1 lett. b)

ed e) cod. proc. pen.; si duole della mancata assoluzione dal reato di cui al capo
b), perché il fatto non costituisce reato nonché della mancata concessione delle
attenuanti generiche.
In entrambi i ricorsi vengono proposte censure di merito che prospettano
una valutazione delle prove diversa e più favorevole ai ricorrenti rispetto a quella
accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In
sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione
di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva,
immune da vizi logici; segnatamente dalla lettura della sentenza della Corte
territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità,
risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del
quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento
alla responsabilità degli imputati in ordine ai fatti loro ascritti. Così con
riferimento alla posizione del Bruno ed in relazione al tentativo, la Corte
territoriale dà atto della realizzazione di atti idonei e diretti in modo non equivoco
alla perpetrazione delle due rapine, quella ai danni dell’istituto di credito e quella
relativa all’impossessamento dell’arma; quanto al ricorso del Grippaldi con
riferimento al reato di cui al capo b), ugualmente la sentenza impugnata dà atto,
con argomentazioni logiche e prive di contraddizioni, come si sia trattato di due
azioni distinte.
Quanto poi alla determinazione della pena, con riferimento alla posizione
del Bruno la sentenza impugnata rende adeguatamente conto dell’uso del potere

proc. pen.; deduce la violazione di legge e l’omessa motivazione in relazione

discrezionale di cui all’art. 133 cod. pen., esplicitando come la pena irrogata, in
conseguenza della concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle
aggravanti, sia congrua rispetto al reale disvalore dei fatti. Quanto alla posizione
del Grippaldi la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato
• risulta esaustiva, facendo riferimento alla gravità del fatto, ai precedenti già
riportati dall’imputato ed all’irrilevanza della confessione intervenuta quando già
erano emersi a suo carico gravissimi indizi di colpevolezza.
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di

del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi agli orientamenti sopra riportati, che il Collegio condivide,
vanno dichiarate inammissibili entrambe le impugnazioni proposte; ne consegue,
per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in C 1000,00 ciascuno.

P.Q.M.

dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 4 dicembre 2012

legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA