Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7291 del 04/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7291 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE
PRESSO CORTE D’APPELLO DI N
nei confronti di:
P ISAK IDRIS N. IL 25/09/1970 *O
avverso la sentenza n. 713/2007 TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 11/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 04/12/2012
R.G. 17777/2012
Considerato che:
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli ricorre per
saltum in Cassazione tltyverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere del 11/10/2011 con la quale Isak Idris è stato mandato assolto dal reato
di cui alll’art. 648 cp a lui ascritto, per non avere commesso il fatto; deduce la
carenza di motivazione in ordine all’esito assolutorio del giudizio.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in
relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che
«La mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art.
581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia
diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648). Nel caso di specie il P.G. si limita ad una generica critica
della decisione di primo grado, omettendo qualsiasi indicazione delle ragioni di
diritto e degli elementi di fatto che sorreggono l’impugnazione proposta.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso .
Roma, 4 dicembre 2012
infondato il motivo dedotto.