Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7290 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7290 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MEDDA RAIMONDO N. IL 12/08/1981
avverso l’ordinanza n. 12/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
CAGLIARI, del 18/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
Q ,21,„sas,
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/12/2013

4

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Magistrato di sorveglianza di Cagliari, con ordinanza del 7
maggio 2013, rigettava l’istanza di detenzione domiciliare proposta
da Medda Raimondo, ai sensi dell’art. 11. 199/2010, deducendo che
all’istante era stata revocata la misura dell’affidamento ai servizi
sociali e che ricorreva pertanto nella fattispecie l’ipotesi ostativa di
cui al comma 8 del predetto art. 11. 199/2010.
Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione
l’interessato denunciandone l’illegittimità per violazione della
norma di riferimento.
2. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede ha chiesto il
rigetto dell’impugnazione.
3. Il ricorso deve essere qualificato come reclamo e trasmesso al
Tribunale di sorveglianza di Cagliari, competente a conoscerlo.
Il ricorso immediato per cassazione, infatti, è previsto solo contro le
sentenze e non anche contro i decreti e le ordinanze. A tale regola
generale non si sottraggono neppure i provvedimenti sulla libertà
personale avverso i quali può proporsi direttamente ricorso per
Cassazione solo qualora non sia esperibile altra forma di
impugnazione o qualora si tratti di decisioni genetiche in materia di
libertà personale, come espressamente previsto dall’art. 311 c.p.p.,
comma 2 (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 26/01/1998, Nexhi,
Rv. 209335; e successive conformi).
Con specifico riguardo alla giurisdizione di sorveglianza occorre
distinguere le materie attribuite alla competenza del Tribunale di
sorveglianza come giudice di prima istanza delle misure alternative
alla detenzione (esclusa la liberazione anticipata) e degli altri
provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge (liberazione
condizionale, riabilitazione, rinvio dell’esecuzione), L. 26 luglio
1975, n. 354, ex art. 70, comma 1, con succ. mod., alle quali si
applica il procedimento previsto dall’art. 678 cod. proc. pen.
richiamante l’art. 666 c.p.p., che, al comma 6, prevede il ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale; le materie attribuite
allo stesso Tribunale come giudice di appello contro i
provvedimenti relativi alle misure di sicurezza, ex art. 70, comma 2,
Ord. Pen., con applicazione del procedimento di cui all’art. 680 cod.
proc. pen., che, al comma 3, richiama le disposizioni generali sulle

1

2. Il ricorso proposto in questa sede avverso il provvedimento del
Magistrato che ha respinto la domanda di esecuzione domiciliare
della pena residua proposta dal ricorrente, deve essere pertanto
convertito in reclamo, in forza del principio di conservazione
dell’impugnazione di cui all’art. 568 c.p.p., comma 5, con la
trasmissione degli atti al competente Tribunale di sorveglianza di
Cagliari (in fattispecie simile: Cass., Sez. I, 11/02/2013, n. 7943).
P. Q. M.
la Corte, qualificato il ricorso come reclamo ai sensi dell’art. 69 bis
Ord. Pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di
sorveglianza di Cagliari.
Così deciso in Roma, addì 12 dicembre 2013
Il cons. est ‘

impugnazioni; le materie, infine, di competenza del Magistrato di
sorveglianza, elencate nell’art. 71, comma 1, Ord. Pen., cui si
applica il procedimento di cui all’art. 71 ter Ord. Pen. (abrogato
soltanto per i provvedimenti di competenza del Tribunale di
sorveglianza ai sensi dell’art. 236 c.p.p., comma 2), che prevede il
solo ricorso per cassazione, per violazione di legge, avverso le
decisioni dello stesso Magistrato.
A quest’ultima disciplina procedimentale si sottraggono le misure di
sicurezza, pure attribuite alla competenza del Magistrato di
sorveglianza, per le quali, come si è detto, è previsto l’appello al
Tribunale di sorveglianza secondo le disposizioni generali in
materia di impugnazioni; la decisione in tema di liberazione
anticipata attribuita in prima istanza al Magistrato di sorveglianza e
reclamabile, ai sensi dell’art. 69 bis, comma 3, Ord. Pen., al
Tribunale di sorveglianza; e, anche, la decisione dello stesso
Magistrato in tema di esecuzione domiciliare della pena.
La L. 26 novembre 2010, n. 199, art. 1, comma 5, modificata dal
D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito in L. 17 febbraio 2012, n.
9, in tema di esecuzione presso il domicilio della pena detentiva non
superiore a diciotto mesi, attribuisce, infatti, la relativa decisione al
Magistrato di sorveglianza, espressamente richiamando il
procedimento previsto dall’art. 69 bis Ord. Pen.; ne consegue la
reclamabilità del provvedimento del Magistrato, in subiecta
materia, davanti al Tribunale di sorveglianza con esclusione,
dunque, dell’immediata ricorribilità per cassazione.

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