Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 729 del 25/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 729 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POLONIA STEFANO N. IL 16/08/1969
avverso la sentenza n. 622/2014 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
07/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 25/11/2015

Fatto e diritto

PORIA STEFANO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando in peius
quella di primo grado [quanto al trattamento sanzionatorio, in accoglimento dell’appello
del Procuratore generale], lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 186 del
codice della strada.

operata – peraltro concordemente in primo e secondo grado- in ordine alla circostanza
che il prevenuto si fosse effettivamente posto alla guida in condizioni alterate.

La doglianza, di merito, è chiaramente improponibile, a fronte di una attenta ricostruzione
operata nella sede giudiziaria propria, laddove si è pervenuti ad un’affermazione certa
circa la circostanza dell’avere l’imputato condotto il veicolo in condizioni alterate.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Con il ricorso censura il giudizio di responsabilità, contestando la ricostruzione in fatto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA