Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 729 del 25/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 729 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POLONIA STEFANO N. IL 16/08/1969
avverso la sentenza n. 622/2014 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
07/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 25/11/2015
Fatto e diritto
PORIA STEFANO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando in peius
quella di primo grado [quanto al trattamento sanzionatorio, in accoglimento dell’appello
del Procuratore generale], lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 186 del
codice della strada.
operata – peraltro concordemente in primo e secondo grado- in ordine alla circostanza
che il prevenuto si fosse effettivamente posto alla guida in condizioni alterate.
La doglianza, di merito, è chiaramente improponibile, a fronte di una attenta ricostruzione
operata nella sede giudiziaria propria, laddove si è pervenuti ad un’affermazione certa
circa la circostanza dell’avere l’imputato condotto il veicolo in condizioni alterate.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2015
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Con il ricorso censura il giudizio di responsabilità, contestando la ricostruzione in fatto