Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 729 del 24/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 729 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TOCCACELI FABRIZIO N. IL 16/07/1963
nei confronti di:
RAGGI GIORGIO N. IL 19/01/1951
avverso la sentenza n. 13/2012 TRIBUNALE di TERNI, del
23/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA’
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ati.j.,
Pepf2.Q„
che ha concluso per kt2,` a stuuzeccuts,,,,,,s,”; c-o-t itte vst& cufuL
c-st-Z.z atietb`
_

Udito, per
_ la parte civile, l’Avvr7: Ce-yrjk,„,. S7?,7‘.4.z
ok4t,ij tt-e-c-c-# UW4,1— &LA
t
UditviidifensortAvvg
Cet74
crsi; ‘CR (V-10ZZ,

vek.,

Data Udienza: 24/10/2013

Ritenuto in fatto

Il detto 26/10/05, nel corso di un intervento tenuto a Terni nella sua qualità di presidente della
S.r.l. Coop. Centro Italia nell’ambito di un seminario sul tema “Il passaggio ad est e la sua
realizzazione”, Raggi Giorgio, senza citare in nome dell’interessato (il Toccaceli, residente ed
operante a Castiglione del Lago, sede della società), aveva affermato, comunicando quindi con
più persone, che un dipendente della detta Srl, con mansioni di “assistente category liquidi”, al
pari di un altro era stato rimosso dalle mansioni affidategli per “valutata incapacità a ricoprire il
ruolo”. Di qui la querela del Toccaceli, venutone a conoscenza, e l’inizio dell’azione penale che
oggi è in questa sede.
La S.C. nella sua pronuncia di annullamento, dati per pacifici i fatti, aveva rilevato che i giudici
di merito non avevano adeguatamente affrontato la problematica vera del processo, che era
quella di accertare se sussistesse o no la scriminante del diritto di critica o dell’adempimento di
un dovere, la cui eventuale sussistenza avrebbe configurato il dolo generico come dolus bonus,
inteso (ove attuato con espressioni misurate e prive di gratuità offensiva) a difendere un
interesse societario rilevante e quindi senza la coscienza di ledere o mettere in pericolo il bene
protetto.
Il giudice del rinvio osservava come l’espressione “inadeguatezza”, di debolissima potenzialità
offensiva, fosse stata pronunciata in un seminario frequentato in gran parte da soci, portatori
come tali di un interesse e di un diritto a controllare l’operato degli amministratori della società
e dunque ad essere informati sugli eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli stessi e
sulle ragioni di tali provvedimenti. Di qui, nella continenza dei termini usati, la giustificazione
della comunicazione da parte del presidente: non un vero e proprio dovere, non trattandosi di
una assemblea formale di soci, ma un atto di comunicazione inconsapevole della sua idoneità
offensiva e quindi privo dell’elemento psicologico del reato contestato.
Ricorreva per cassazione la parte civile Toccaceli Fabrizio. Premesso il proprio interesse ad
impugnare, deduceva: 1) violazione di legge laddove il giudice del rinvio non si era uniformato
alla pronuncia di annullamento, dando per scontato che l’espressione usata (inadeguatezza)
fosse neutra, mentre la S.C. l’aveva ritenuta oggettivamente lesiva della reputazione del
destinatario, andando invece verificata l’eventuale ricorrenza di una causa di giustificazione
(l’esercizio del diritto di critica o l’adempimento del dovere); 2) violazione di legge laddove il
giudice del rinvio aveva assolto dalla diffamazione, appagandosi dell’assenza di un dolo
specifico; 3) violazione di legge e vizio di motivazione là dove il giudice del rinvio aveva
indebitamente ignorato la riconosciuta lesività dell’espressione usata; 4) violazione di legge
dove il giudice aveva ignorato aspetti di diritto societario (la cooperativa in questione contava
500.000 soci e non poteva essere assimilata ad un seminario dalla stessa organizzato) che
rendevano un fuor di luogo evidente la comunicazione fatta dal Raggi all’uditorio; 5) vizio di
motivazione sullo stesso punto (si trattava di un seminario di tre giorni, di ampia portata
argomentativa e aperto anche a soggetti esterni all’azienda: inopinatamente vi si informava
che un suo quadro – identificabile da molti dei presenti e che al momento risultava solamente
messo in ferie – era stato rimosso per incapacità professionale). Chiedeva l’annullamento della
sentenza impugnata e la condanna del Raggi (rappresentando l’imminenza della prescrizione).
1

C’

Con sentenza 23/11/12 il Tribunale di Terni, giudicando su rinvio della Corte di Cassazione (del
17[7/12), che annullava la condanna di Raggi Giorgio (sentenze 25/3/09 del Giudice di pace di
Terni e 15/10/10 del Tribunale di Terni) alla pena di euro 800 di multa (con le statuizioni civili,
compresa una provvisionale di 5.000 euro in favore della costituita parte civile) per il reato (in
Terni, il 26/10/05) di diffamazione nei confronti di Toccaceli Fabrizio, assolveva il detto Raggi
perché il fatto non costituisce reato (per assenza dell’elemento psicologico).

Con memoria del 9/10/13 la difesa dell’assolto Raggi Giorgio, nel rilevare che a suo tempo era
stato condannato in via provvisoria al pagamento di importi mai restituiti dalla controparte,
chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese: l’assoluzione, in assenza
di impugnazione del Pm, era infatti definitiva. Contestava comunque anche nel merito i singoli
motivi di impugnazione.
Seguiva, datata 10/10/13, memoria difensiva della parte civile.

Considerato in diritto
Doverosa premessa nel presente giudizio di legittimità è che, in assenza di impugnazione del
Pm, l’assoluzione dell’imputato dal reato che gli era contestato è cosa giudicata (art. 652 cpp).
La ricorrente parte civile, quindi, non può che impugnare agli effetti civili (abrogato l’art. 577
cpp con L n. 49 del 2006), anche se espressamente chiede la condanna penale e ricorda, in
calce al ricorso (inutilmente ai suoi fini), la prescrizione prossima del reato.
Conformemente all’art. 652 cpp, quindi, l’impugnazione della parte civile ha efficacia ai limitati
fini civili laddove l’assoluzione (perché il fatto non costituisce reato) sia stata pronunciata per
motivi diversi dalla ricorrenza di cause esimenti come l’adempimento di un dovere o l’esercizio
di una facoltà legittima.
Conseguente, sul tema, la giurisprudenza di legittimità, anche recente (Cass., I, sent. n. 11194
del 30/1/13, dep. 14/3/13, rv. 255447, PC in proc. Di Pauli): “In ipotesi di accoglimento del
ricorso per cassazione della parte civile avverso una sentenza di assoluzione, al di fuori dei casi
in cui il giudice penale abbia accertato che il fatto non sussista o che l’imputato non lo abbia
commesso o che il fatto sia stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di
una facoltà legittima, il conseguente giudizio civile non patisce alcun tipo di condizionamento e
deve pertanto estendersi all’intera pretesa risarcitoria, in ordine sia al fondamento della stessa
sia all’eventuale determinazione dell’ammontare del danno”.
Solo in tale ambito può ritenersi l’ammissibilità del ricorso della parte civile (agli effetti civili) e
verificarne nel merito la fondatezza.
Nel presente giudizio, al proposito, non si può prescindere (art. 627.3. cpp) dalla questione di
diritto decisa in sede di legittimità dal giudice che ha annullato la prima sentenza di appello che
condannava l’imputato per diffamazione, verificando quindi la conformità ad essa del giudizio
di rinvio.
L’indicazione di diritto è riportata nella sentenza di rinvio: “.. se è vero che la configurabilità
del delitto di diffamazione prescinde dall’animus diffamandi, essendo il reato punibile a titolo di
dolo generico, è anche vero che il dolus bonus, quale l’intenzione di difendere un interesse
societario rilevante, se attuato con espressioni misurate e prive di gratuità offensiva, può
essere sintomatico di una posizione psicologica inconciliabile con la coscienza di ledere o
mettere in pericolo il bene protetto”. Si trattava dunque per il giudice del rinvio di accertare la
ricorrenza o meno di una causa di giustificazione (compendiata nell’espressione dolus bonus).
Ciò il giudice del rinvio ha correttamente fatto, con motivata valutazione di merito, ravvisando
nell’intervento del Raggi al seminario organizzato a Terni dal 26 al 28 ottobre 2005 dalla Srl
Coop Centro Italia di cui egli era il presidente una condotta connotata da un dolus bonus di tal
2

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva l’annullamento con rinvio della
sentenza agli effetti civili, la difesa della parte civile ricorrente l’accoglimento del ricorso, la
difesa dell’imputato il rigetto (con vittoria di spese ex art. 592.4. cpp).

E invero delle due l’una: o l’esclusività della sede (un consesso, comunque denominato, nella
massima parte frequentato da soci) in cui era stata data la comunicazione circa la rimozione di
un dipendente da una certa mansione era tale da rendere funzionale all’interesse societario la
comunicazione stessa o, viceversa, l’ampiezza del numero dei partecipanti era tale da rendere
irriconoscibile (almeno a molti) il soggetto citato. Ciò premesso, la verosimile riconoscibilità del
Toccaceli per la gran parte dei presenti nel dipendente menzionato fa propendere per la prima
delle due ipotesi formulate e tuttavia, per la finalità della comunicazione, fa anche ritenere la
ricorrenza nel Raggi, che informava l’uditorio di una misura di severità o serietà gestionale, del
dolus bonus che esclude il reato ovvero (giusta la questione di diritto risolta nella sentenza di
annullamento) la volontà di difendere un interesse societario rilevante.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nei suoi motivi (e nella successiva memoria),
il giudice di merito motiva correttamente: il contesto era quello di un seminario, avente per
oggetto l’attività della cooperativa e le strategie per affrontare le nuove possibilità di mercato.
La quasi totalità dei partecipanti erano soci ed era legittimo rassicurarli sull’attenzione con cui
la dirigenza valutava i funzionari da mantenere nei posti chiave.
La continenza dell’espressione usata (seppure non certo laudativa, dovendo spiegare le ragioni
di una rimozione, sia pure da una mansione specifica: “valutata incapacità a ricoprire il ruolo”)
non può, a sua volta, essere negata (l’espressione è calibrata sull’apprezzamento relativo al
ruolo e, proprio per ciò, non è gratuitamente offensiva: un dipendente non adeguato ad uno
specifico ruolo non per ciò è inadeguato a ogni altro anche di pari livello che ben può assolvere
come o meglio di altri colleghi. Il soggetto, inoltre, non veniva menzionato.
Ricorre, dunque, quel dolus bonus che, giusta la sentenza di annullamento della condanna e la
successiva sentenza di assoluzione nel merito, fa venir meno l’elemento psicologico del reato
(il soggetto avendo agito nell’ambito dell’esercizio di una facoltà legittima ovvero di un “diritto”
di esternazione, esercitato in luogo consono e in modo continente).
Il ricorso della parte civile va pertanto rigettato, con ogni conseguenza di legge sia per le spese
del processo che per quelle sostenute dalla controparte assolta.
Pqm
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo, nonché a
rifondere le spese sostenute in questo giudizio da Raggi Giorgio, che liquida in euro 3.000 oltre
accessori come per legge.
Roma, 24/10/13
Il

genere nei confronti di un dipendente della stessa e di conseguenza assolvendolo dal reato di
diffamazione di cui era imputato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA