Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7289 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7289 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CERELLO ROCCO N. IL 02/11/1990
avverso la sentenza n. 458/2011 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 16/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 04/12/2012

R.G. 17759/2012
Considerato che:
Cerello Rocco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Campobasso del 16/2/2012 che, in parziale riforma della sentenza del giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso del 5/5/2011, lo
condannava alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione ed C 400,00 di multa
per i reati di cui agli artt. a) 629 cod. pen. b) 81 cpv, 629 cod. pen., previa
concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in
relazione alla mancata ulteriore riduzione della pena per effetto del
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente
infondato il motivo dedotto.
Difatti dalla lettura della sentenza della Corte territoriale si evince che la
pena irrogata, ridotta in appello, è stata, con motivazione esaustiva, determinata
previo giudizio di equivalenza fra le attenuanti, quelle generiche e quella di cui
all’art. 62 n. 4 cod. pen., e le aggravanti.
La considerazione sopra esposta impone di dichiarare inammissibile il
ricorso proposto. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 4 dicembre 2012

cod. pen. ritenute equivalenti alle contestati aggravanti, chiedendone

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