Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7288 del 22/12/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7288 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Mercuri Domenico, nato a Melicucco (RC), il 27/01/1959,
Mercuri Michelangelo, nato a Polistena (RC), il 6/11/1984,
Munaretto Maria, nata a Venezia il 17/04/1972

avverso il decreto della Corte di Appello di Venezia emesso in data 23/10/2014;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. Pio Gaeta, pervenute in data
20/07/2015, con cui si chiede l’inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva rigettato l’appello avverso il decreto del Tribunale di
Venezia che, in data 23/10/2014, disponeva la misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza ne confronti di Mercuri Domenico per la durata di anni 4, con
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Data Udienza: 22/12/2015

obbligo di soggiorno nel comune di residenza e nei confronti di Mercuri Michelangelo per la
durata di anni due, disponendo altresì la confisca di beni immobili e beni mobili registrati, di cui
due unità immobiliare intestata a Munaretto Maria.

2. Mercuri Michelangelo e Mercuri Domenico, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Stefano
Marrone, ricorrono, in data 24/11/2014 avverso il decreto della Corte di Appello di Venezia per
violazione di legge ex art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla legge 1423/56 ed al d.
I.gs. 159/2011, osservando:

sua giovane età, la sostanziale incensuratezza del ricorrente, in attesa delle decisioni in merito
alle impugnazioni pendenti avverso i provvedimenti indicati nell’ordinanza impugnata e la sua
condotta processuale, avendo il ricorrente reso ampia confessione nell’interrogatorio di
garanzie e collaborato con l’A.G., meritando la concessione delle circostanze attenuanti
generiche, tutti elementi che mal si conciliano con l’asserita professionalità nella commissione
di reati e con il concetto di pericolosità; il Mercuri Michelangelo, inoltre, è dipendente di una
società di trasporti, per cui appare evidente che egli tragga da detta lecita attività il proprio
sostentamento e non da fonti illecite; quanto alla vettura BMW si evidenzia come il ricorrente
ne abbia acquistato lecitamente la proprietà, come dimostrato dalle cambiali prodotte in copia
ed agli atti del fascicolo;
2.2. quanto al Mercuri Domenico, si osserva che egli era stato assolto in appello dalla
condanna di cui alla sentenza del 12/01/2009, mentre per tutti gli altri processi si è in attesa di
esito definitivo; quanto al ruolo di “guida patriarcale” attribuito al ricorrente nel provvedimento
impugnato, esso appare frutto di un travisamento delle dichiarazioni del Mercuri Michelangelo,
come dimostrato dal fatto che il Mercuri Domenico negli ultimi anni non è stato sottoposto ad
alcun procedimento penale, con evidente insussistenza della sua pericolosità sociale;
2.3.quanto all’immobile intestato a Munaretto Maria si ripercorrono le vicende relative ai
successivi passaggi di proprietà dell’immobile di cui al mappale 473 al fine di sottolineare come
lo stesso rientrasse nella piena proprietà della Munaretto, che solo per qualche mese e solo
fino al 2008 aveva convissuto con il Mercuri Domenico, con il quale, tuttavia, non condivideva
alcuna attività economica avendo ella proprie fonti di reddito ed avendo provveduto a pagare
personalmente anche la parcella del notaio rogante, come da copie in atti, per cui non
sussistono i requisiti per poter sottoporre a confisca l’immobile.

3. Munaretto Maria, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Claudio Beltrame, ricorre, in data
21/11/2014 avverso il decreto della Corte di Appello di Venezia per:
3.1. violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato ex art. 10, comma 2, d. Igs.
159/2011 ed art. 125 c.p.p., in quanto a far data dalla novella della legge 125/2008 la
presunzione di fittizietà opera nei limiti di cui all’art. 2 ter, I. 575/65 penultimo ed ultimo
comma, mentre la norma di cui all’art. 2 bis della stessa legge ha unicamente il compito di
2

2.1. quanto al Mercuri Michelangelo, l’omessa valutazione di alcuni elementi di fatto, ossia la

delimitare l’ambito soggettivo e temporale delle indagini patrimoniali, con la conseguenza che i
rapporti di parentela, affinità e convivenza al di fuori del periodo sospetto non sono più idonei
a giustificare l’inversione dell’onere probatorio; su tale doglianza la Corte territoriale avrebbe
omesso ogni motivazione, con violazione della norma processuale che impone, a pena di
nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; nel caso di specie, inoltre, la
Corte territoriale avrebbe omesso qualsivoglia motivazione sia in ordine alla effettiva
disponibilità del bene sia in relazione alla certa acquisizione illecita dello stesso, limitandosi ad
una generica motivazione per relationem;

I. 575/65, 125 e 192 cod. proc. pen., essendo del tutto apodittica l’affermazione secondo cui la
Munaretto non avrebbe avuto alcun interesse ad acquistare il bene, avendo ella interesse per
ragioni di investimento, così come del tutto opinabile è l’affermazione secondo cui se la
ricorrente avesse avuto interesse all’investimento avrebbe dovuto concordare un canone di
locazione maggiore del rateo mensile del mutuo, ciò alla luce della capacità reddituale della
Munaretto, come valutata dal’istituto di credito che ebbe a concederle il mutuo; neanche
pertinente e rilevante sarebbe la circostanza relativa alla contemporanea esistenza di due
mutui a carico della ricorrente, perché ciò sarebbe avvenuto per soli due anni, mentre il mutuo
contratto per l’acquisto dell’immobile in esame aveva una durata di 23 anni; nemmeno rileva il
reddito della ricorrente, pari a 550,00 euro al mese, considerato che ella convive con la madre
e che nel periodo dell’acquisto dell’immobile era titolare di una tabaccheria il cui volume
d’affari è stato documentato.

3. Il P.G. in data 20/07/2015 ha fatto pervenire conclusioni scritte con cui ha chiesto
l’inammissibilità dei ricorsi; quanto al ricorso congiunto del Mercuri Domenico e del Mercuri
Michelangelo, sotto il profilo della confisca in quanto trattasi di soggetti diversi dall’intestatario
del bene e, come tali, non legittimati ad impugnare il provvedimento e, quanto alla misura
personale, in quanto le censure si palesano manifestamente infondate alla luce della
motivazione del provvedimento e della genericità delle censure stesse; quanto al ricorso della
Munaretto Maria, non vi è dubbio che la presunzione di fittizietà non risulta affatto scomparsa
dopo le modifiche del 2008, sia alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sezione 6,
sentenza n. 49878 del 6.12.2013, Rv. 258140), sia perché la Corte territoriale ha evidenziato
la correlazione tra l’epoca di acquisto del bene, l’inizio della convivenza tra la ricorrente ed il
Mercuri Domenico ed il manifestarsi della pericolosità sociale di costui, pienamente
evidenziando le in equivoche circostanze che deponevano per la fittizietà dell’acquisto; le
critiche alle condizioni economiche della ricorrente, infine, sono valutazioni in fatto,
inammissibili in cassazione.

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3.2. violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2 ter e segg.

4. Con motivi nuovi depositati in data 1/12/2015 la difesa di Mercuri Domenico e Mercuri
Michelangelo reitera, anche alla luce di citazioni giurisprudenziali e dottrinali, le argomentazioni
del ricorso, aggiungendo censure che investono la confisca dei beni immobili e mobili registrati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Quanto al ricorso di Mercuri Domenico, in relazione alla doglianza concernente il capo
relativo alla confisca del bene immobile intestato alla Munaretto Maria, il ricorrente è soggetto
diverso dall’intestatario del bene, come tale privo della legittimazione a ricorrere avverso detta
pronuncia.
Le ulteriori doglianze mirano a contestare la valutazione operata dalla Corte territoriale dei
precedenti penali del Mercuri Domenico, tutti puntualmente indicati nel provvedimento, riferiti
a sentenze definitive per delitti contro il patrimonio e violazioni alla normativa sulle armi, oltre
che delle dichiarazioni rese dal Mercuri Michelangelo nel corso dell’interrogatorio reso al
pubblico ministero sul ruolo svolto dal padre; rispetto a detti elementi appare palesemente
preclusa ogni rivalutazione, in sede di legittimità, della motivazione di merito contenuta nel
provvedimento impugnato. Il ricorso, quindi, appare palesemente inammissibile.

2. Alle stesse conclusioni si deve pervenire in relazione al ricorso del Mercuri Michelangelo, le
cui doglianze appaiono del tutto generiche, non potendo essere sottoposti al vaglio di
legittimità circostanze di fatto quali il comportamento, qualificato come collaborativo, del
ricorrente nel corso dell’interrogatorio di garanzia da lui reso nell’ambito del proc. pen. nr .
9398/2011; né potendo sollecitarsi, in sede di legittimità, una rivalutazione di circostanze
oggetto di considerazione da parte della Corte territoriale, quali i procedimenti penali da cui il
Mercuri Michelangelo risulta gravato, ancorché non ancora definiti con sentenza irrevocabile,
circostanza peraltro analiticamente considerata dalla Corte di merito.

3. Quanto al ricorso della Munaretto Maria, del tutto condivisibili appaiono le osservazioni del
Procuratore Generale: non solo nel ricorso si argomenta sulle circostanze fattuali inerenti le
condizioni economiche della ricorrente, come tali estranee al giudizio di legittimità, ma si tende
ad affermare una circostanza smentita dalla conforme giurisprudenza di questa Corte, ossia
che sia scomparsa la presunzione di fittizia intestazione a seguito della novella normativa di cui
alla legge 125/2008, atteso che ciò risulta in contrasto con le pronunce di questa Corte:
Sezione 6, sentenza n. 49878 del 06/12/2013, Rv. 258140; Sez. 1, ordinanza n. 2960 del
07/12/2005, Rv. 233429; Sez. 1, sentenza n. 39799 del 20/10/2010, Rv. 248845. Infine deve
rilevarsi che la Corte territoriale ha adeguatamente evidenziato la correlazione tra l’epoca di
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I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

acquisto del bene, l’inizio della convivenza tra la ricorrente ed il Mercuri Domenico ed il
manifestarsi della pericolosità sociale di costui, dando compiuta dimostrazione delle circostanze
che deponevano per la fittizietà dell’acquisto, ritenute assolutamente inequivoche in base ad
un giudizio che non può essere oggetto di ulteriore valutazione in questa sede.

4. Con i motivi nuovi, infine, si introduce una censura del tutto estranea e non dedotta con i
motivi principali, ossia quella avente ad oggetto la confisca di beni immobili e di beni mobili
registrati, il che rende detti motivi inammissibili; ciò senza contare che buona parte di detti

Cristian, Mercuri Emanuele, Metra s.r.I., Metra Logistica s.r.I.; detti soggetti terzi non risultano
aver proposto alcun ricorso e, pertanto, va rilevata l’inammissibilità dei motivi nuovi anche
sotto il profilo della carenza di interesse dei ricorrenti.

Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 22/12/2015

Il Consigliere estensore

Il \P

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beni oggetto di confisca risultano essere intestati a soggetti terzi, diversi dai ricorrenti: Mercuri

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