Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7287 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7287 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMERINO RAFFAELE N. IL 11/09/1969
avverso l’ordinanza n. 473/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di NUORO,
del 22/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
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Udii i difensor Avv.;

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Data Udienza: 12/12/2013

Ritenuto in fatto

1. Con decreto in data 18.2.2013, il Magistrato di Sorveglianza di Nuoro rigettava il
reclamo generico con il quale Camerino Raffaele aveva chiesto che il magistrato medesimo
ordinasse con urgenza alla Direzione della Casa Circondariale di Livorno di provvedere
all’immediato rilascio di copia della relazione effettuata nel luglio 1996 nell’ambito di un
consiglio di disciplina finalizzato all’applicazione del regime di cui all’art. 14 bis O.P.
Il magistrato aveva rilevato la propria incompetenza (rectius, giurisdizione) in materia

2.

Avverso detto decreto il Camerino proponeva impugnazione al Tribunale di

Sorveglianza di Sassari che, con ordinanza del 18.4.3013, convertiva il reclamo del detenuto in
ricorso per cassazione.
3.

Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è ammissibile il ricorso per
cassazione proposto avverso un’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di
un reclamo generico in ordine a provvedimenti dell’Amministrazione penitenziaria, a condizione
che detta ordinanza incida sui diritti soggettivi del detenuto (fra tutte: Sez. 7, Ordinanza n.
23377 del 12/12/2012, dep. 30/5/2013, Aparo, Rv. 255489).
Per quanto la questione sia ancora dibattuta, nell’attuale stato evolutivo
dell’ordinamento, il diritto di accesso ai documenti amministrativi – introdotto dal legislatore
del 1990 per garantire il controllo dell’efficienza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa
da parte dei soggetti comunque titolari di un interesse giuridico a verificare la correttezza
dell’azione stessa – tende ad essere configurato come un diritto soggettivo all’informazione,
sia perché inserito in una legge di settore che ne disciplina minutamente l’esercizio
nell’esecutivo interesse del richiedente, sia perché può trovare un limite solo in specifiche
esigenze di riservatezza stabilite dalla legge (Consiglio di Stato, Sez. 6, sent. n. 1679 del
12/4/2005; Sez. 5, sent. n. 4411 del 10/8/2007).
Ciò posto in ordine alla situazione giuridica tutelata, deve rilevarsi che, a mente dell’art.
25, comma 5, L. 7 agosto 1990, n. 241, nel testo così sostituito dall’art. 3, all. 4, D.Lgs. 2
luglio 2010, n. 104, la controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono
disciplinate dal codice del processo amministrativo (la prima parte del testo previgente
recitava: “Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso…è dato
ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale…”).

1

di accesso agli atti amministrativi.

Il citato D.Lgs. n. 104/2010, all’art. 133 lett. a) n. 6, dispone che sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di diritto di accesso
ai documenti amministrativi.
Il chiaro tenore della normativa citata induce a ravvisare il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario nel caso di specie, riservato in via esclusiva alla giurisdizione del giudice
amministrativo.
Da tale conclusione consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

del ricorrente alle spese quella al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2013

DEPOSITATA

Non si ritiene, per la peculiarità della fattispecie esaminata, di aggiungere alla condanna

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