Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7286 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7286 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CERRONE SALVATORE N. IL 13/03/1964
avverso l’ordinanza n. 6591/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 06/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/sentite-le conclusioni del PG Dott. C urc.0 P e LE.44.9- y E
cLet (1-,’ L.0 zis…0 ,
l e n-

Udit i difensor Avv.;

I C-124.4-

Data Udienza: 12/12/2013

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza resa in data 6.2.2013, il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava il
reclamo proposto dal detenuto Cerrone Salvatore, sottoposto al regime differenziato di cui
all’art. 41-bis 0.P., avverso il decreto di nulla osta al trattenimento di una missiva in arrivo
emesso il 20.11.2012 dal Magistrato di Sorveglianza di Novara.
Il Collegio faceva proprie le motivazioni del primo giudice, che aveva giustificato il
provvedimento adottato per la dubbia interpretazione del contenuto della missiva, atta a

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del
Cerrone, che deduce, con un unico motivo, vizio di violazione di legge e vizio di motivazione,
atteso il carattere “generale e impersonale” dell’ordinanza, nella quale mancano riferimenti
concreti al contenuto della missiva o a condotte del detenuto che, a seguito del recepimento
della missiva, avrebbero messo a rischio la sicurezza pubblica.
3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria
d’inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
1. Come noto, la libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale può essere
limitata, in virtù di quanto stabilito dall’art. 15 della Costituzione, solo con un provvedimento
dell’autorità giudiziaria, specificamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti
indicati dai commi da 1 a 4 dell’art. 18 ter della legge n. 354 del 1975, come modificato dalla
legge n. 95 del 2004.
Il primo comma della citata disposizione stabilisce, come regola generale, che sia le
limitazioni nella corrispondenza, il visto di controllo e il controllo del contenuto delle buste,
disciplinati dai commi da 1 a 4, sia i provvedimenti di trattenimento, previsti dal comma 5,
possano essere adottati esclusivamente per esigenze attinenti alle indagini o di prevenzione dei
reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto.
Dalla motivazione del provvedimento del Giudice dovrà, dunque, emergere l’effettuata,
adeguata disamina del caso concreto, senza che siffatto onere possa ritenersi assolto mediante
il richiamo a un generico pericolo per l’ordine e la sicurezza dell’istituto, in mancanza
dell’indicazione di alcun elemento di fatto dal quale poter desumere, seppure in forma
sintetica, l’esistenza dell’asserito pregiudizio (Cass., Sez. 1, sent. n. 48365 del 21/11/2012, Di
Tapani, Rv. 253978; Sez. 1, sent. n. 3713 del 4/12/2008, dep. 27/1/2009, Lioce, Rv. 242525;
Sez. 1, sent. n. 17799 del 27/3/2008, Lioce, Rv. 239850).
2. Ciò premesso, l’ordinanza impugnata risulta provvista di motivazione solo apparente,
dal momento che, oltre a spiegare le generali finalità di prevenzione inerenti al provvedimento
1

dissimulare comunicazioni lesive per l’ordine e la sicurezza all’interno e all’esterno dell’istituto.

di trattenimento della corrispondenza per i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis
0.P., ha recepito acriticamente, senza alcuna autonoma valutazione, il decreto del Magistrato
di Sorveglianza di Novara, che, dal canto suo, in modo del tutto assertivo, aveva qualificato
come criptico il linguaggio della missiva e indecifrabili i disegni che la corredavano, senza
specificare le ragioni di tali giudizi e senza nemmeno indicare sotto quale profilo
rappresentassero un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici.
In tal modo, il provvedimento impugnato, mutuando pedissequamente il reclamato
decreto già privo di specifica motivazione, è incorso nella medesima carenza, sostanzialmente

della corrispondenza del detenuto, senza esplicitare alcun dato fattuale che consentisse di
comprendere il percorso valutativo seguito.
Il ricorso va, dunque, accolto con il conseguente annullamento del provvedimento
impugnato ed il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Torino.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Sorveglianza di Torino per nuovo
esame.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2013

Th

affermando la sussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio del potere di trattenimento

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