Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7285 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7285 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MEDRI SEBASTIANO N. IL 20/01/1947
avverso la sentenza n. 383/2004 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
26/05/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 04/12/2012

R.G. 17570/2012
Considerato che:
Medri Sebastiano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del
26/5/2010, che, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Verona del 21/1/2004, rideterminava la pena allo
stesso inflitta in anni due e mesi otto di reclusione ed C 2.000,00 di multa per il
procedere per il reato di cui agli artt. 489, 482, 477 cod. pen., perché estinto per
prescrizione, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b)
ed e) cod. proc pen.; lamenta l’omessa riqualificazione giuridica del fatto di
riciclaggio in quello di concorso in furto, la manifesta illogicità della motivazione
in ordine all’affermazione di responsabilità, la violazione dell’art. 69 per la
mancata inclusione nel giudizio di bilanciamento dell’ipotesi di cui all’art. 648 bis
comma 3 cod. pen.
Il ricorso risulta inammissibile per essere manifestamente infondati tutti i
motivi dedotti.
Quanto al primo ed al terzo motivo di ricorso, trattasi di censure
inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3 code proc. pen., in quanto fondate
su violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.
Nel secondo motivo di ricorso viene prospettata una valutazione delle
prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella
sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello, che si è limitata
a ridurre la pena per effetto dell’estinzione di alcuni dei reati contestati per
prescrizione. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano
una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una
motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della
sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove,
evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato
argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di
primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputato in ordine al fatto di
riciclaggio; in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie in
base alle quali era emerso il ruolo di piena compartecipazione del Medri alla
vicenda. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289
del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).

reato di cui all’art. 648 bis cod. pen., previa dichiarazione di non doversi

La dichiarazione di inammissibilità comporta, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.

spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 4 dicembre 2012
Il Co s-gliere
N,
estensore

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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