Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7284 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7284 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIANCO LILIANA N. IL 07/05/1962
PRESTA RAFFAELE N. IL 21/01/1968
PRESTA FRANCESCO N. IL 14/05/1933
PRESTA MARIA GRAZIA N. IL 13/09/1970
FIGLIA GIUSEPPE N. IL 05/09/1934
SOLARI MARIA LUISA N. IL 30/06/1943
avverso la sentenza n. 32/2011 TRIBUNALE di COSENZA, del
14/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per o_
,

Ì

Udito, per la rte civile, l’Avv

Data Udienza: 28/01/2014

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1. Con distinti atti difensivi Bianco Liliana, Presta Raffaele, Presta
Francesco e Presta Maria Grazia, da una parte, e Figlia Giuseppe e
Solari Maria Luisa, dall’altra, assistiti dai rispettivi difensori di
fiducia, proponeva ricorso in appello avverso la sentenza resa il
14.1.2013 dal Tribunale di Cosenza, nella sezione distaccata di San
Marco Argentano, che aveva condannato alla pena di euro 133,33 di
ammenda ciascuno di loro perché giudicati colpevoli della
contravvenzione di cui all’art. 650 c.p., per avere gli stessi omesso
di dare esecuzione all’ordinanza del commissario prefettizio del
Comune di Cerzeto che imponeva loro, per motivi di sicurezza
pubblica, l’accesso alla frazione Cavallerizzo.
La Corte adita, rilevato l’inammissibilità degli appelli dappoichè
proposti contro condanna alla sola pena pecuniaria e quindi in
violazione dell’art. 593 co. 3 c.p.p., ne ordinava la trasmissione al
giudice di legittimità, a mente dell’art. 568 co. 5 c.p.p..
Col gravame in parola i ricorrenti Bianco e Presta, difesi dal
medesimo difensore, denunciano la nullità della sentenza perché
indicata in calce alla motivazione una data diversa da quella in cui
la stessa venne pronunciata (9.1.2012 in luogo del 14.1.2013) e
difetto di motivazione giacchè non esaustivamente argomentata la
condanna e non indicati i dati istruttori a sostegno dell’accusa.
I ricorrenti Figlia e Solari, da parte loro, con l’assistenza del
comune difensore di fiducia, denunciano difetto di motivazione: a.
in relazione all’elemento psicologico del reato, giacchè non
conosciuta dagli imputati, residenti in Genova, l’ordinanza
prefettizia e, b., in relazione all’omessa considerazione di una
ordinanza successiva che imponeva loro la pulizia dei luoghi,
ordinanza eseguibile soltanto con l’accesso sui luoghi per i quali è
causa.
2. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
2.1 Il ricorso per cassazione, come è noto, va proposto, a pena di
inammissibilità, da difensore iscritto all’albo speciale della
Cassazione a mente del disposto dell’articolo 613, co. 1 c.p.p..
Tale regola processuale non conosce deroghe e trova applicazione
anche nella ipotesi, quale è quella all’esame del Collegio relativa
all’atto proposto dal difensore dei ricorrenti Figlia e Solari, in cui
l’atto di appello dell’impugnante, sottoscritto dal solo difensore, sia
stato correttamente convertito in ricorso di legittimità dappoichè

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al
pagamento delle spese del procedimento e, per ognuno dei
ricorrenti, quella al versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, somma che si stima equo determinare in euro
1000,00 per ciascun ricorrente.

P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della
somma di euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
In Roma, addì 28 gennaio 2014
Il cons. estens.
1 Presidente

irritualmente proposta la impugnativa di merito (Cass., Sez. I,
16/09/2004, n.38293; Cass., Sez. Un., 27.11.2008,47803).
Trattasi di principio di diritto ampiamente affermato da questa
Corte, di recente anche nella sua più autorevole composizione, e
che qui si ribadisce.
Nel caso in esame l’avv. Giuliana Racioppo, difensore dei ricorrenti
Figlia e Solari, non è iscritta all’albo speciale detto e la sua
impugnazione è pertanto, per le ragioni appena dette,
inammissibile.
2.2 Manifestamente infondato è altresì il ricorso proposto dai
restanti imputati.
Quanto alla data riportata in calce alla motivazione, vertesi
all’evidenza in ipotesi di errore materiale emendabile nelle forme di
legge e non già di un vizio dell’atto, posto che la sentenza è stata
pronunciata il 13 gennaio 2013 con dispositivo letto in udienza in
quella precisa data.
Quanto invece alle censure motivazionali, trattasi di doglianze
articolate apoditticamente ed in termini di totale genericità, posto
che non vi è indicazione di alcun profilo concreto della denunciata
illogicità.

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