Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7284 del 04/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7284 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LLESHI ARDIAN N. IL 19/06/1978
2) HOXHA MARSEL N. IL 11/10/1987
3) GJONAJ FREDERIK N. IL 26/08/1989
avverso la sentenza n. 1494/2011 GIP TRIBUNALE di BASSANO
DEL GRAPPA, del 08/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 04/12/2012

R.G. 1706/2012
Considerato che:
Lleshi Ardian, Hoxha Marsel e Gjonaj Frederik ricorrono avverso la
sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bassano del
Grappa del 8/3/2012, con la quale, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 444
c.p.p., è stata applicata al primo la pena di anni e mesi dieci di reclusione ed C
400,00 di multa, al secondo la pena di anni due di reclusione ed C 600,00 di
multa ed al terzo la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed C 400,00 di

sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; deducono la carenza e
l’illogicità della motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità
degli imputati.
Deve al riguardo rilevarsi che: «la sentenza di patteggiamento può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di
cui all’art. 129 cod. proc. pen. » (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen. Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla
citata massima, che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in € 1500,00 per ciascuno.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1500,00 ciascuno in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 4 dicembre 2012

multa per i reati loro rispettivamente ascritti, chiedendone l’annullamento ai

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA