Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7283 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7283 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARIOLO ALESSANDRO N. IL 30/09/1985
avverso la sentenza n. 1614/2008 CORTE APPELLO di MESSINA, del
23/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO
chelza-claaluse.petk.

Data Udienza: 28/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 21.769/2013 R. G. *

Udienza del 28 gennaio 2014

Udito, altresì, nella pubblica udienza il Pubblico Ministero in

Rileva
1. — Con sentenza deliberata il 23 novembre 2011 e depositata
il 20 novembre 2012, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa sede, 14 gennaio 2008, di condanna (nel concorso di circostanze attenuanti
generiche dichiarate prevalenti sulla recidiva) alla pena della
reclusione in otto mesi, a carico di Alessandro Cariolo, imputato del delitto di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per aver trasgredito la prescrizione del
giudice della prevenzione di rincasare entro le ore 20.00, in
quanto il 6 gennaio 2008 tornava a casa alle ore 20.20, reato
commesso in Messina.

I giudici di merito hanno accertato — e la materialità dei fatti è
assolutamente pacifica — che nelle circostanze di tempo e di
luogo indicate il giudicabile era rincasato con venti minuti di
ritardo, sospingendo il proprio ciclomotore in avaria.
Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a quanto
serba rilievo nel presente scrutinio di legittimità, la Corte territoriale ha osservato: non ricorre la esimente, invocata
dall’appellante del caso fortuito in relazione al ritardo occorso;
il guasto del veicolo «non può essere considerato come fatto imponderabile, improvviso ed imprevedibile», così «da rendere inevitabile il compiersi dell’evento»; infatti l’imputato poteva evitare
il ritardo agevolmente, «potendosi sulla via del ritorno in tempo
utile per fronteggiare la evenienza» del guasto.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Salvatore Silvestro,
mediante atto recante la data del 3 gennaio 2013, depositato il

2.

2

persona del dott. Francesco Mauro Iacoviello, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema
di cassazione, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 21.769/2013

R. G. *

Udienza del 28 gennaio 2014

Previe digressione sullo scrutinio di legittimità e sull’ accertamento della responsabilità ed esposizione degli orientamenti
giurisprudenziali in ordine al caso fortuito, il difensore sostiene: nel caso in esame la avaria del ciclomotore del ricorrente,
insorta durante il rientro a casa, costituì «un fatto imprevedibile, improvviso e non evitabile dal soggetto agente, facendo uso di
ogni diligenza», tenuto anche conto della mancanza nella zona
di servizi di trasporto pubblico.

3.

Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.

Alla stregua dell’accertamento operato dai giudici di merito risulta palese la carenza dell’elemento psicologico del delitto ritenuto.
Il giudicabile fu colto mentre rientrava a casa, con modesto ritardo rispetto all’orario stabilito per la permanenza notturna,
mentre sospingeva il proprio ciclomotore in avaria.
L’inosservanza della prescrizione del giudice della prevenzione
risulta, pertanto, pacificamente collegata al guasto occorso del
veicolo usato.
I rilievi della Corte territoriale circa la (ritenuta) prevedibilità
della avaria e la mancanza di diligenza, addebitata al giudicabile (per non aver previsto il guasto e, comunque, evitato le relative conseguenze), appaiono privi di giuridico pregio, in
quanto il reato è normativamente configurato come delitto
doloso.
E alla evidenza difetta, nella specie, la volontà del sorvegliato
di non adempiere la prescrizione non potuta osservare.
Consegue l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

3

4 gennaio 2013, col quale dichiarando promiscuamente di denunziare, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b), c, ed
e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione
dell’articolo 45 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà
o manifesta illogicità della motivazione.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 21.76912013 R. G. *

Udienza del 28 gennaio 2014

P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il fatto
(t.141-A.
non sussistg2

Così deciso, il 28 gennaio 2014.

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