Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7283 del 04/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7283 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LOPARCO VITO N. IL 22/06/1961
avverso la sentenza n. 1434/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
06/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 04/12/2012

R.G. 17391/2012
Considerato che:
Loparco Vito ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del
6/6/2011, confermativa della sentenza del Tribunale di Brindisi sez. dist. Fasano
del 5/2/2010 con la quale è stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione
ed C 500,00 di multa per il reato di cui agli artt. 646, 61 n. 11 cod. pen. ,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc.
pen.; deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con

riferimento all’elemento soggettivo del reato ed all’attendibilità delle dichiarazioni
rese dalla persona offesa. Con memoria depositata in cancelleria in data
1/12/2012 la parte civile Laghezza Maddalena chiede che il ricorso venga
dichiarato inammissibile.
Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di
mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di
legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella
valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un
logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma
della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputato in
ordine al fatto ascrittogli; in tal senso la Corte territoriale dà, adeguatamente,
atto del vaglio di credibilità al quale è stata sottoposta la deposizione della
persona offesa, alla luce delle censure mosse con l’atto di appello, con
motivazione immune da vizi di legittimità; motiva, altresì, in modo esaustivo
sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, facendo riferimento
all’obbligo per il Loparco di restituire il libretto al momento della cessazione del
rapporto di lavoro ed alla successiva volontà di trattenerlo arbitrariamente.
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità ((Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289
del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.

riguardo all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato con particolare

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende nonché alla rifusione in favore della parte civile Laghezza Maddalena
delle spese del grado che liquida in complessivi C 1.000,00 oltre IVA e CPA.

Roma, 4 dicembre 2012

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA